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A chi conviene circolare senza la copertura assicurativa?

E’ cosa risaputa: ogni giorno, nelle nostre città, circolano milioni di veicoli sprovvisti di assicurazione. Alcuni attribuiscono il fatto alle tariffe assicurative troppo alte, specie per il periodo di crisi che stiamo vivendo; altri all’illegalità diffusa e c’è chi, credendosi  furbo, e pensando di risparmiare, omette  di assicurare il proprio mezzo, all’insegna del “tanto chi se ne accorge?!”.

Gli onesti vivono, invece, nel terrore di incorrere in situazioni in cui, vedi: l’incidente stradale, la controparte non sia assicurata. Verrebbe da chiedersi:  dov’ è più alta la percentuale di rischio di imbattersi in qualcuno che possa guidare un veicolo  privo della regolare copertura assicurativa?

Secondo le stime,  questa evasione, si concentrerebbe prevalentemente al Sud, dove, dato allarmante, in alcuni Comuni di provincia, specie in Campania, risulterebbe privo della copertura assicurativa un autoveicolo su due (Fonte: INFODATA NOVA Sole 24 ore). Non è nostra intenzione stigmatizzare delle  aree e/o comunità, ma è necessario mettere in luce certe situazioni al fine di intraprendere un percorso di responsabilizzazione politico-sociale. Sapere che, ad esempio, a  Striano e a Qualiano, in provincia di Napoli, il 46% non risulta assicurato deve costringere questi Comuni a prendere seri provvedimenti di natura preventiva con i controlli e repressiva con le sanzioni, ivi compreso il sequestro amministrativo previsto per queste fattispecie di violazioni. Napoli risulta essere la provincia meno “assicurata”: su un totale di 1,2 milioni di veicoli il 25,6% appare scoperto. Seguono, nella classifica, Castel Volturno (Caserta) e San Michele Salentino (Brindisi) entrambi al 42%. Ma ciò non significa che al Nord si possano dormire sonni tranquilli: ad Oldenico, in provincia di Vercelli, un piccolo Comune di 256 abitanti, si stima che su 303 veicoli circolanti  il 49% non sia assicurato.

Quanti sono ad evadere l’assicurazione in Italia?

L’Associazione Nazionale Italiana delle Assicurazioni, attraverso le sue agenzie assicurative, “nutre”, per il tramite degli agenti assicurativi, la Banca Dati della Motorizzazione, che solo recentemente ha assunto un valore probatorio, per quanto riguarda l’accertamento su strada da parte delle Forze di Polizia, anche se non pienamente efficiente, a causa di riscontrati ritardi ed omissioni nella comunicazione dei dati.

A livello nazionale, la quota di autoveicoli non assicurati risulta del 13%, pari a cinque milioni, in forte aumento rispetto all’anno scorso, ovvero un milione in più. Questi sono i dati forniti dalla Motorizzazione, con tutti i suoi limiti perchè in questa statistica vi sono compresi anche quei veicoli sospesi dalla circolazione, tenuti in garage, per circostanze diverse . Questo dataset contiene il parco circolante dei veicoli su strada (categorie Autoveicoli e Motoveicoli, sono quindi esclusi i ciclomotori) a rappresentare la situazione al 25 febbraio 2017 dei principali dati tecnici di 51.448.065 di cui  44.353.086 autoveicoli e 7.094.979 motoveicoli registrati nell’archivio nazionale dei veicoli, gestito dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

Che cosa si rischia a circolare senza assicurazione?

Oltre ad essere illegale e punito con gravi sanzioni dalle Forze di Polizia Stradale, circolare senza un regolare contratto di polizza  diventa un fattore critico in caso di incidente stradale. Al di là delle implicazioni di carattere individuale, questa “evasione” va ad incidere sulla tariffa assicurativa a danno dell’intera collettività, che vedrà un’ impennata nell’entità del premio. Non solo: gli importi dei premi variano da città a città, proprio perchè il costo della polizza è anche legato all’indice statistico dell’ incidentalità del luogo in cui il soggetto risiede. Essere più prudenti, cercando di non distrarsi alla guida, rispettando le norme, potrebbe  apportare un notevole vantaggio, in termini di costo delle polizze auto.

In caso di assicurazione scaduta, al veicolo non sono permesse nè la circolazione né la sosta in luoghi pubblici. Le sanzioni previste vanno da un minimo di 841 euro sino ad un massimo di 3.366 euro. Il proprietario della vettura dovrà necessariamente custodire il proprio mezzo non assicurato in un’area privata, sottraendolo alla circolazione sulle strade,assoggettate al codice della strada (anche su quelle private ad uso pubblico, come le aree di un supermercato, ad esempio, nelle ore in cui sono aperte).

Un tema importante collegato alla circolazione in assenza di copertura assicurativa è anche quello delle POLIZZE CONTRAFFATTE, che, per fortuna, il processo di dematerializzazione ha un po’ contrastato inducendo le Agenzie ad informare direttamente la Motorizzazione circa l’emissione della polizza per ciascun veicolo. Tuttavia, l’esibizione del certificato assicurativo agli organi di polizia stradale  è sempre obbligatoria; tra l’altro, il cartaceo ha valore probatorio rispetto all’informazione assunta per il tramite della Motorizzazione, proprio perchè, a causa dei ritardi e/o omesse comunicazioni da parte delle agenzie assicurative, la Banca dati della Motorizzazione potrebbe restituire un’informazione non corretta. Purtroppo, nello scorso anno si è quadruplicato il numero di compagnie non autorizzate ad operare in campo RC Auto sebbene l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) abbia messo in guardia utenti e intermediari sulla stipula di contratti di polizza Rc auto invitando a verificare, prima della sottoscrizione, che questi siano effettuati da compagnie o intermediari regolarmente autorizzati ad esercitarne l’emissione.

Contromisure e   iniziative per combattere il fenomeno: assicurarsi conviene!

Sicuramente  stipulare o rinnovare l’assicurazione potrebbe costare meno delle sanzioni per la mancata copertura assicurativa, oltre all’esborso in caso di incidente stradale, in cui si viene chiamati a responsabilità comportamentale per averlo provocato. Bisogna, innanzitutto, comprendere che l’acronimo Rca, sta per Responsabilità Civile Auto, trattandosi di un contratto che viene stipulato tra il privato ed un’agenzia assicurativa affinchè la compagnia in intestazione copra i danni causati alla guida. (1) Si pensi, ad esempio, al caso di investimento di pedone e sua invalidità permanente o decesso. Sapete quanto costerebbe risarcire un danno biologico?

Il Decreto Ministeriale del 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta 196 del 23 agosto, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che, a decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati come segue:

  1. ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a) dell’art. 139;
  2. quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b) dell’art. 139;

Provate a pensare se doveste risarcire una persona vita natural durante con 46.88 euro giornaliere, e solo per microlesioni permanenti. Riflettere su queste realtà deve produrre una scelta adeguata per non incorrere nel rischio di dover lavorare solo per risarcire qualcun altro!!!

E i costi non sono solo per le nostre tasche, ma anche in seno alla società che, attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, deve garantire le cure alle persone infortunate da incidenti stradali in assenza di copertura assicurativa. Chi si farà carico di quelle spese se non il responsabile civile? Invece, l’Rca copre i danni fisici o materiali che, in caso di incidente, si possono provocare, con il proprio veicolo, ad altre persone o cose. Immaginate il danneggiamento delle infrastrutture stradali. Attenzione, è bene dirlo, la compagnia assicuratrice è chiamata a risarcire il danno provocato solo se l’evento è accidentale e involontario. Si è chiamati al risarcimento anche se la vittima si avvale del Fondo di garanzia statale per le vittime della strada, poichè pur risarcendola, per importi superiori ai 500 euro, il Fondo  si rivarrà comunque sul responsabile. Per coloro che vengono coinvolti in un incidente con veicoli non assicurati ci sono due soluzioni disponibili:

  • Scegliere un risarcimento privato tra le parti coinvolte.
  • Ricorso al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che è un organismo di indennizzo istituito con Convenzione di Strasburgo del 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005).

Il fondo è nato con il proposito di risarcire i danni causati da un veicolo in particolari circostanze, tra cui la non identificazione e, appunto, la mancata copertura assicurativa.

 Cosa si sta facendo per contrastare il fenomeno relativo all’evasione delle assicurazioni?

street control IPS

In caso di controllo

E’  prevista una sanzione secondo quanto disposto dall’ART.193 CdS che  prevede da un minimo di 849 a un massimo di 3.396 euro. E’ prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo dell’autoveicolo. L’organo accertatore intima l’immediata sospensione della circolazione del veicolo, che dovrà essere trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.  Le spese di trasporto e custodia del veicolo sequestrato saranno a carico del conducente/proprietario. Se la polizza non viene riattivata si applicherà la sanzione della confisca del veicolo.

Proprio per abbattere il numero di veicoli circolanti senza assicurazione, negli ultimi anni sono nati dispositivi atti ad accertare attraverso la lettura della targa e l’interrogazione  mediante accesso diretto all’Archivio della Motorizzazione, se un veicolo risulti  in regola con la circolazione; vi sono sistemi con una scansione rapida che arriva fino a 100 targhe al secondo, come ad esempio nel già noto Street Control. Tale velocità permette di rendere impunito un numero maggiore di automobilisti: peccato che siano ancora pochi gli organi di polizia ad averlo in dotazione!

Infatti,  l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza del 30 gennaio 2017, n. 2221, ha deliberato che la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, nel caso di specie il veicolo in circolazione senza la copertura assicurativaappartiene al giudice ordinario perché il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada. Il giudice tributario è competente solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi: nel caso di specie la violazione trova fondamento all’art. 193 del C.d.S..

(1) L’acronimo Rca, che estensivamente si legge Responsabilità Civile Auto, non è altro che un contratto, di tipo civilistico, che viene stipulato tra il proprietario del veicolo e una compagnia assicurativa nel momento in cui il suddetto mezzo viene posto in circolazione stradale.

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