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La comunicazione dati del conducente per la decurtazione dei punti

E’ del 18 aprile 2018 la sentenza della della Suprema Corte di Cassazione n. 9555  che in qualche modo lascia uno spiraglio per quel proprietario del veicolo che  dichiara di non sapere chi si trovasse alla guida nel momento in cui è stata commessa la violazione che gli è stata notificata a distanza di tempo dal fatto e che lo vede responsabile in solido con il conducente. Quest’obbligo di comunicazione insorge  quando la violazione comporta una decurtazione dei punti dalla patente:

“La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.” (Art. 126 bic CdS)

Fino a ieri, non c’erano giustificazioni alla dimenticanza di segnalare chi fosse alla guida al momento dell’infrazione rilevata dall’organo di polizia, oggi invece, la Cassazione riconsiderando  la sentenza n. 165/2008, che riconosceva al proprietario la possibilità di  “esonerarsi da responsabilità dimostrando l’impossibilità” di indicare l’effettivo responsabile della condotta illecita, nel caso di specie sembrerebbe che la Suprema Corte abbia considerato come  l’articolo 180, comma 8 CdS richiami ad una richiesta di informazioni e documenti da parte delle forze dell’ordine pertanto l’articolo 126-bis deve essere inteso come una norma tendente a sanzionare  esclusivamente chi rifiuta di collaborare all’accertamento fornendo i dati di chi fosse materialmente alla guida escludendo la volontà del legislatore a colpire il soggetto che semplicemente ometta di collaborare.

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