Il Ministero dell’Interno, acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare n. 27/12/2017 n. 300/A/9648/17/104/1 – ha normato le Handbike assimilandole ai velocipedi a patto che non superino determinate caratteristiche qui in basso indicate.
L’handbike è una bicicletta speciale nella quale la spinta proviene dalle braccia e non dalle gambe, utilizza tre ruote e permette allo sportivo diversamente abile su sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione, di usare questo mezzo “pedalando con le mani”, inoltre essendo dotata di un cambio a più rapporti permette di superare pendenze elevate e di raggiungere elevate velocità, con essa si svolgono gare a livello nazionale ed internazionale, suddivise in categorie a seconda della gravità dell’ handicap fisico di ogni atleta, le categorie vengono stabilite da una apposita commissione medica che agli inizi dell’attività agonistica di ciascun atleta ne dispone la classe di appartenenza. Ne esistono di diversi tipi fino a quelle da competizione che, ad esempio si possono suddividere in due gruppi: quelle che si guidano in posizione sdraiata e quelle che consentono una posizione seduta. La scelta, ovviamente, dipende dalle caratteristiche della persona, dal tipo di disabilità e dalle abilità residue.
La handbike come disciplina sportiva è nata di recente. La prima federazione europea venne fondata in Belgio nel 2001, mentre ai giochi olimpici comparve per la prima volta ad Atene 2004. In questa disciplina gli atleti gareggiano divisi per categorie, a seconda del tipo e del grado di disabilità. Però, come più volte campione del mondo Vittorio Podestà ha dichiarato, la handbike va visto nel suo carettere di universalità perchè di fatto chiunque, anche se normodotato, può scegliere di usare questo mezzo: “Noi disabili siamo arrivati per primi, per ovvi motivi, ma la handbike è uno sport per tutti.” Ecco allora, visto lo sviluppo dell’utilizzo delle handbike all’interno della circolazione ordinaria, si è sentita l’esigenza di meglio precisare le caratteristiche del veicolo ai fini dell’assoggettabilità o meno al Codice della Strada, proprio e soprattutto nel rispetto della sicurezza della circolazione.
Il Ministero in merito ha precisato che se non superano le dimensioni ed i limiti di massa previsti dall’art. 50 c.d.s.*, devono essere qualificate come velocipedi, e come tali, la circolazione di tali veicoli è sempre ammessa sulle strade con le modalità ed alle condizioni previste per la circolazione dei velocipedi.
* Art. 50. Velocipedi.
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III – DEI VEICOLI
Capo I – DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 50. Velocipedi.
1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
(1) Comma così modificato dall’art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.