C’è qualcosa di nuovo oggi” nel CCNL, “anzi d’antico”: ma “io vivo altrove” ……
Mi è venuta in mente una poesia del Pascoli, che per certe versi è appropriata a questo contratto di lavoro del “Comparto Funzioni Locali”, che per la Polizia Locale rappresentava la speranza di potere ottenere un riconoscimento, nel mondo del lavoro degli enti locali: lo status di “poliziotto locale”, cui, da più parti, era stato detto sarebbe stata dedicata una sessione speciale.
Invece è avvenuto quanto era già successo con gli annunzi prima del varo del CCNL 2002/2005, con il quale si era ben sperato, con una bella premessa, che qualcosa sarebbe cambiato. Ecco cosa veniva scritto, dopo l’art. 15:
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CAPO III
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:
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la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
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il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
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il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
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iI ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
Art.16
Indennità del personale dell’area di vigilanza
…..omissis…..
Art. 17
Prestazioni assistenziali e previdenziali
Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.
Art. 18
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero
…..omissis…..
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Ma come nel 2003 si introducevano delle disposizioni per l’area di vigilanza con una premessa che andava bene anche oggi come introduzione (dopo quanto avvenuto con il decreto Monti, che nel 2011 sottraeva alla Polizia Locale un riconoscimento importante come la causa di servizio, con la cessazione del diritto all’equo indennizzo e alla pensione privileggiata) e dopo l’emanazione del decreto legge sulla sicurezza urbana, con aggravamento di compiti ed enormi responsabilità a carico del personale della P.L., invece di rimediare con un vero riconoscimento del tanto atteso status di Poliziotto Locale e con dei benefici economici fissi, si introducono delle indennità che, comunque, sono concessi alla pari degli altri dipendenti comunali con altre denominazioni?
Stamani dopo avere dato una prima lettura al CCNL 2016/2018, chiuso nella serata di ieri e ancora in corso di verifica, sottoscrizione e pubblicazione, non posso nascondervi la mia profonda delusione, anche perchè (da alcuni addetti ai lavori di parte sindacale e non) era stato preannunciato che, all’interno di detto contratto, ci sarebbe stata una sezione speciale per la Polizia Locale e rimango basito, perchè di speciale c’è solo il Titolo VI: “Sezione per la Polizia Locale”, perchè?
Vediamo articolo per articolo cosa viene concesso al personale della Polizia Locale rispetto al resto dei dipendenti comunali nella suddetta Sezione:
….. omissis …..
Art. 56-bis. Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione
1.
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale della polizia locale.
Art. 56-ter.. Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato.
__________
(1^ Osservazione: Ma i compensi, qui previsti e da destinare a favore della Polizia Locale, con le previsioni di cui all’art. 22 del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, erano già appannaggio, come si evince dalla lettura di detto articolo:
<< 3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita’ di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.>>
Ma dov’è la novità se sono previste anche le modalità di erogazione?;
Art. 56-quater. Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada.
(2^ Osservazione: sull’utilizzo dei proventi non c’è nessuna novità, anche perchè il contratto non avrebbero potuto modificare il CdS. Una cosa c’è ed è:
1. la gestione dei fondi è devoluta anche a: “I fondi per la Previdenza e Assistenza, potranno essere gestiti anche dal Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, gestito, da tutte queste sigle: ANCI, CISL, COSMED , Regioni, CGIL, DFP, UIL, Ministeri, ANCI, CISL.”;
2. il Welfare integrativo;
3. incentivi monetari legati a progetti obiettivi per i servizi di Sicurezza Urbana e Stradale); Art. 56-quinquies Indennità di servizio esterno (da erogare da €1/g. a €10/g., per coloro che svolgono servizi esterni, “in via continuativa”?
Come sopra anche questa da conquistare nella contrattazione integrativa.
Non cumulabile con quella prevista nell’art. 70bis .
Ma allora cosa differenzia la PL rispetto agli altri dipendenti comunali? Stante che non è cumulabile con quella concessa agli altri dipendenti all’art. 70bis per <<lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;>>).
Forse che per la polizia locale l’attività esterna non è soggetta a rischi e pertanto pericolosa o dannosa per la salute. Mah
Infine,
Art. 56-sexies. Indennità di funzione
(3^ Osservazione: Per compiti specifici e responsabilità assunte dalle categoria C e D. Non cumulabile con quella prevista nell’art. 70quinquies, comma 1, concessa al resto dei dipendenti, con la denominazione: “Indennità per specifiche responsabilità”, con gli stessi importi.
Ma allora, anche qui, cosa differenzia, dal punto di vista dei compiti specifici e responsabilità, la PL rispetto agli altri dipendenti comunali?.
Mi duole dirlo, ma come al solito, per la polizia locale, nel CCNL prevalgono ancora le medesime logiche e condizioni, unitamente al mancato riconoscimento, dal punto di vista giuridico, di funzioni, compiti, poteri e doveri, che solo con una nuova legge sull’Ordinamento della P.L. potrà riconoscere rispetto a quelle norme che hanno riconosciuto alla P.L. solo e fino ad ora, una pari responsabilità e rischi alle altre Forze di Polizia, ma non pari dignità e tutele.
N.B.: alleghiamo il file con il CCNL 2016/2018 del Comparto FF.LL.