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L’incidente stradale in itinere

Infatti, non tutti gli incidenti in itinere possono essere ricompresi nell’indennizzo da parte dell’INAIL, proprio in ragione del rischio elettivo volontariamente assunto quando si sceglie, ad esempio, un mezzo per recarsi al lavoro considerato più rischioso:

“Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

In conclusione, durante il tragitto casa lavoro, occorre prestare attenzione al mezzo con cui si decide di raggiungere il luogo di lavoro, perchè se non è necessitato, l’uso del  mezzo di trasporto scelto, il rischio è che non si venga risarciti, mentre se ci si sposta con auto del datore di lavoro per effettuare una attività connessa al lavoro principale, in questo caso la Cassazione  rilevandola come  “attività lavorativa connessa” ricade nella tutela INAIL.

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