L’Infortunio del lavoratore in itinere. Recenti dalla Cassazione.
L’INAIL si assume l’onere di tutelare ” i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.” E’ questa la delicata materia dell’infortunio in itinere.
Sul tema è intervenuta recentemente la Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 febbraio 2018, n. 2838 a ribadire che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguarda tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta, il che sta a significare che “l’occasione lavoro” così come normato all’art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, recante le “disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali“, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche ma è “indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa“, con il solo limite del cd. “rischio elettivo”.
Il rischio elettivo è una delle cause di esclusione dalla tutela infortunistica INAIL del lavoratore. Poiché può essere confuso e, in alcuni casi, sovrapponibile alla imprudenza e alla negligenza, la Cassazione ha fornito al riguardo i criteri di valutazione ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio occorso. La diversa qualificazione dell’evento ha un notevole impatto sul datore di lavoro sia a livello di responsabilità, sia per gli effetti sul tasso applicato. Diviene di conseguenza importante distinguere le ipotesi di rischio elettivo dai casi di imprudenza e negligenza in presenza delle quali l’evento infortunistico è riconosciuto.
Per “rischio elettivo”, dunque, si intende un comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro
Infatti, non tutti gli incidenti in itinere possono essere ricompresi nell’indennizzo da parte dell’INAIL, proprio in ragione del rischio elettivo volontariamente assunto quando si sceglie, ad esempio, un mezzo per recarsi al lavoro considerato più rischioso:
“Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.
L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.“
In conclusione, durante il tragitto casa lavoro, occorre prestare attenzione al mezzo con cui si decide di raggiungere il luogo di lavoro, perchè se non è necessitato, l’uso del mezzo di trasporto scelto, il rischio è che non si venga risarciti, mentre se ci si sposta con auto del datore di lavoro per effettuare una attività connessa al lavoro principale, in questo caso la Cassazione rilevandola come “attività lavorativa connessa” ricade nella tutela INAIL.