La bicicletta è indubbiamente un mezzo pratico ed ecologico, anche un ottimo strumento per praticare attività fisica e combattere lo stress grazie ad un allenamento regolare. Sono tante le persone che abbandonano l’auto per andare in bici, evitando così il traffico e mantenendosi allo stesso tempo in forma. Ma per “alleggerire” i problemi della mobilità urbana e ridurre di fatto l’inquinamento atmosferico, non volendo fare molto sforzo fisico, si potrebbero utilizzare altri mezzi relativamente semplici, economici, facili da usare e con impatto ambientale nullo: le biciclette a pedalata assistita e le “cosiddette” biciclette elettriche.
– La “bicicletta a pedalata assistita”, è considerata dal Codice della Strada all’art. 50, che la classifica come velocipede. Il Ministero dei Trasporti, con Decreto del 31/01/2003, secondo la Direttiva Europea 2002/24/CE, ha stabilito che una bicicletta a pedalata assistita, per essere considerata tale, deve essere dotata di un motore ausiliario elettrico di potenza massima 0,25 kw, che entra in azione solo quando viene rilevato il movimento dei pedali, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima, se il ciclista smette di pedalare. In altre parole, per trattarsi di una bicicletta a pedalata assistita, è necessario che il veicolo si muova esclusivamente se si azionano i pedali, purché questo non si sostituisca completamente alla propulsione muscolare dell’utente. Questi veicoli, pertanto, devono attenersi alle stesse regole previste dal Codice della Strada all’art 182 “Circolazione dei velocipedi“.
– la “bicicletta elettrica”, non è menzionata nel Codice della Strada, ma per le sue caratteristiche è assimilabile alla categoria dei ciclomotori. Sono veicoli che a un occhio poco esperto possono sembrare delle normali bici elettriche a pedalata assistita.
Per questa tipologia di veicoli è entrato in vigore dal 1 gennaio 2017 il regolamento europeo 2013/168, che indica i requisiti necessari per l’obbligatoria omologazione, in quanto veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore, a prescindere dal fatto che il conducente stia pedalando o meno. In quanto permettono di percorrere anche molti chilometri, senza mai pedalare, proprio perché dotati di un acceleratore di andatura, questi veicoli devono essere omologati ed immatricolati. Quindi, per poter circolare su strada, la bici elettrica deve essere munita di certificato di circolazione e targa ed essere provvista di regolare copertura assicurativa RCA. E proprio come per i ciclomotori, per poter circolare con una bicicletta elettrica occorre indossare il casco protettivo ed avere la patente di guida, altrimenti si può incorrere nelle seguenti sanzioni:
Art. 97 c. 7 e 14 (ciclomotore senza certificato di circolazione): sanzione fino euro 616 e sequestro del veicolo per confisca;
Art. 193 c. 2 (veicolo privo di copertura assicurativa): sanzione di euro 841 con sequestro del veicolo per confisca;
Art. 171 c. 1 e 2 e 3 (conducente senza casco): sanzione di euro 80 con il fermo del veicolo per 60 giorni;
Art. 116 c. 15 e 17 (guida senza patente): comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria ed il sequestro del veicolo per la confisca.
…allora dovete esigere dal venditore la certificazione dell’omologazione.