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Sgombero neve, su chi grava l’obbligo di pulire le strade?

Con il maltempo, e con la neve, la circolazione può diventare problematica fino a divenire critica, cosicché, quando l’inverno preme alle porte, i Comuni dovrebbero prevedere l’approvvigionamento di mezzi  per ripulire le strade dalla neve,  impedendo altresì le formazioni di ghiaccio che comprometterebbero la sicurezza della circolazione.

Qualche Sindaco preferisce svicolare da queste incombenze ponendo in capo ai privati, tale onere.

E’ possibile optare per questa soluzione?

Di norma, all’interno dei centri abitati, le strade sono di proprietà comunale mentre nelle comunità minori, poste demograficamente sotto i 10mila abitanti, sono rinvenibili tratti di strada di proprietà di enti statali, regionali e provinciali, come classificati nell’ art. 2 c. 7. del Codice della Strada. In questi casi, la pulizia delle strade compete ai rispettivi proprietari (cfr. art. 14, c. 1 C.d.S.) ivi compresa la pulizia dei marciapiedi, come parte integrante della strada, esterna alla carreggiata, definiti all’art. 3 c. 1 del  C.d.S.

Quando si parla di pulizia della carreggiata, necessariamente deve essere ricompreso lo sgombero di qualunque materiale, ivi compresa la neve, in quanto atto necessario  a  garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione.

A tal proposito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16226/2005 ha stabilito che è ‘jus receptum’ il principio secondo cui compete all’ente proprietario della strada, ovvero alla Pubblica Amministrazione,  la manutenzione in generale tanto della strada quanto dei marciapiedi. Ne deriva che l’Ente Locale non può far gravare sui privati, proprietari di immobili che affacciano su strade pubbliche, l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade in generale, o allo sgombero della neve in particolare. Ciò è affermabile in quanto, attualmente, non è vigente  alcuna norma, di fonti ordinarie dello Stato, che imponga ai frontisti, ovvero ai proprietari di immobili fronte strada comunale, l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade, o allo sgombero della sede stradale e delle pertinenze dalla neve. Infatti,  con legge n. 1014/1960 fu soppresso  il disposto con cui era possibile imporre una tale prescrizione, pertanto oggi potrebbe vigere  solo come precetto in  vecchi regolamenti di polizia urbana, soprattutto in quegli Enti Locali che non hanno aggiornato i loro regolamenti. In conclusione, l’obbligo di detta pulizia incombe proprio sui Comuni nella espressa qualità di proprietari delle strade. Se ne evince che l’obbligo in questione non può essere imposto a terzi né con ordinanza né con norma regolamentare né con deliberazione giuntale.

Eventuali disposizioni ‘sui generis’, quindi, se dovessero risultare ancora presenti nei regolamenti sono da considerarsi privi di valore.  Ma, se dovesse accadere che si verifichino situazioni particolari,  casi eccezionali relativi ad emergenze non prevedibili, solo in tale caso il Sindaco, potendo  emanare un’ordinanza contingibile ed urgente, può imporre ai frontisti di procedere allo sgombero della neve, ma solo nella sua eccezionalità.  Dovrà trattarsi di un evento straordinario per quantità e per continuità di precipitazione, tale da essere ritenuto fuori della norma e della disponibilità di uomini, di mezzi d’opera e di strutture di cui il Comune dovrebbe disporre per far fronte alla precipitazione nevosa nella dimensione prevista per quella specifica zona territoriale.

Questa differenziazione, sulla possibilità di impegnare o meno i privati nella pulizia della strada dalla neve, poggia sul principio generale che sottolinea che non sussisterebbe alcuna differenza tra lo sgombero della neve da quello delle foglie in termini di efficienza delle strade e dei marciapiedi, perchè, sia per l’uno che per l’altro, spetta  all’ente provvedere. Cosa ben diversa, invece, è la situazione di pericolo ingenerato da una nevicata eccezionale a cui l’ente non potrebbe autonomamente far fronte, specie rispetto al pericolo che si potrebbe creare per il formarsi di pericolosi accumuli di neve sui tetti di immobili privati, o in caso di scioglimento e abbassamento di temperatura, il pericolo generato dal fenomeno della formazione dei ghiaccioli. In riferimento a tutto ciò è chiaro che deve  vigere l’obbligo per i i proprietari, gli amministratori, i conduttori degli stabili e gli esercenti di attività che si affacciano sulle vie pubbliche di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, ed occuparsi della neve abbondante sui tetti, procedendo, per i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono dai marciapiedi pubblici e dai cortili privati, alla loro rimozione al fine di evitare pericoli per le persone e le cose. Se non fosse possibile per costoro provvedere, loro malgrado, quando non sarebbe possibile la loro rimozione in tempi rapidi, i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalare i pericoli con adeguati transennamenti onde evitare che possano piombare su ignari passanti. 

In quest’ultima situazione, ovvero di impossibilità a procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza per il percolo che incombe sulla strada, i su citati responsabili privati devono attivarsi anche portando a conoscenza la Polizia Locale di questa impossibilità, per cause indipendenti la loro volontà, di mezzi atti a rimuovere il pericolo, in tal caso la Polizia Locale interverrà sino alla interdizione della strada a protezione dell’incolumità pubblica per il tempo strettamente necessario a far rimuovere il pericolo.

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