Nel quotidiano può capitare di dover esporre un fatto, un evento a cui si è assistito o che si voglia semplicemente riferire alla Autorità Giudiziaria, lì dove, non per tutti, può correre un preciso obbligo giuridico di adempimento. Spesso tutti questi termini “esposto“, “querela“, “denuncia“, ecc. vengono utilizzati come sinonimi, anche se in realtà non lo sono perchè, nello specifico, ognuno di questi atti è tecnicamente diverso, sia per la struttura che per lo scopo.
La denuncia
Normata agli artt. 331 ss. dal Codice di Procedura Penale, è l’atto con il quale chiunque, e non necessariamente una persona qualificata (es. il pubblico ufficiale), abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Ma mentre per i privati, la denuncia è un atto normalmente facoltativo, anche se la legge prevede qualche caso di obbligatorietà (sostanzialmente per reati contro lo Stato, come attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi, oppure se si ricevono denaro o oggetti provenienti da delitto, se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti, se si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo, …) e può essere presentata in forma orale o scritta. Per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, essa è obbligatoria per iscritto nel caso in cui essi vengano a conoscenza di una notizia di reato nell’esercizio o a causa delle loro pubbliche funzioni. Un’altra differenza sostanziale risiede nei termini per la sua presentazione: se è facoltativa, allora, non è previsto alcun termine di scadenza, mentre nei casi di denuncia obbligatoria essa deve essere presentata senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore dall’avvenuta conoscenza del fatto; questo perché si tratta di mettere a conoscenza l’A.G. di un reato procedibile d’ufficio. Per questa ragione la denuncia non può essere ritirata.
Il referto
E’ normato dall’art. 334 C.P.P. e dall’art. 365 del Codice Penale, e si sostanzia per essere una denuncia da parte dell’esercente una professione sanitaria nell’esecuzione di prestazioni di assistenza od opera con cui lo stesso porti a conoscenza l’A.G. del verificarsi un evento che si configuri come un reato perseguibile d’ufficio. L’obbligo di trasmissione del referto, che deve avvenire entro 48 ore, presuppone un nesso tra la consapevolezza di trovarsi in presenza di un delitto perseguibile d’ufficio e l’intervento medico, bastando il solo sospetto e anche se l’Autorità giudiziaria ne fosse già al corrente, perchè rimane pur sempre, in capo ad ogni sanitario intervenuto, questo obbligo di trasmissione all’ A.G.. Il referto deve contenere gli elementi essenziali “del fatto”, e l’identità della persona assistita, includendo la descrizione del quadro sintomatologico nonché la formulazione della diagnosi e l’enunciazione della prognosi. L’omissione di referto è un reato punito solo con una multa di circa 500 €. Occorre precisare che il referto non è obbligatorio quando l’atto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale; tale esclusione è prevista al fine di garantire la tutela della salute (art. 32 Costituzione) rispetto all’interesse al perseguimento dei reati, altrimenti un individuo potrebbe sentirsi costretto a non ricorrere alle cure dei sanitari.
La querela
E’ disposta agli artt. 336 e seguenti del C.P.P., e all’art. 120 C.P.; è la dichiarazione con la quale un soggetto che si ritiene vittima di un reato, esprime la volontà che si proceda affinché il colpevole sia punito penalmente, quando il reato non è perseguibile d’ufficio. Non ci sono particolari formalità per tale atto, purché sia descritto con chiarezza il fatto-reato, risultando chiara la sua volontà. La querela deve essere presentata personalmente, anche per procura mediante il proprio legale, oralmente o per iscritto davanti al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria di qualunque luogo a pena di decadenza entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato (diventano 6 mesi per reati contro la libertà sessuale, cioè violenza sessuale o atti sessuali con minorenne). E’ possibile rimettere la querela tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni, reati per i quali la querela non è più ritirabile.
L’esposto
Si parla di esposto all’art 1 del Testo Unico leggi di pubblica sicurezza, TULPS, e agli artt. 5 e 6 del relativo regolamento di esecuzione. E’ l’atto con cui si richiede l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. Sostanzialmente l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità di pubblica sicurezza per tentare un componimento bonario fra privati; il contrasto può riguardare tanto controversie civili (es. diritti di proprietà, rapporti coniugali, questioni ereditarie, ..) ma anche conflitti che, anche senza aver raggiunto la soglia di rilevanza giuridica civile o penale, rischino di degenerare. A seguito della richiesta d’intervento l’ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti per tentare la conciliazione e redigere un verbale; la mancata presentazione della persona oggetto dell’esposto è sanzionabile in via amministrativa e può dar luogo ad un accompagnamento coattivo (art. 15 TULPS). Quello innescato dall’esposto è un vero e proprio procedimento amministrativo, e quindi è soggetto alla legge 241/1990 e successive modifiche: sarà quindi possibile chiedere l’accesso agli atti come regolato dagli art. 7 ss della citata legge. Per questa ragione ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza.