Interessante sentenza della Corte di Cassazione, emessa dalla 4 Sez. Penale, Num. 34909 Anno 2017, avente a trattazione il caso di un sinistro stradale. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia impugnava la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Gip del Tribunale di Treviso nei confronti di una persona resasi responsabile del reato p. e p. dall’art. 186 e. 2 e 2 bis CdS per guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico pari a 2,50 g/l, aggravato dall’avere provocato un incidente stradale. In questa circostanza la Suprema Corte è andata a definire la nozione di incidente ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S. e della possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.
I giudici ricordano in particolare che la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall’aver provocato un incidente, che deve essere inteso come un “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività“, senza che per questo sia rilevante l’avvenuto coinvolgimento di terze persone o altri veicoli.
…dall’aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che,
interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare
pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento
di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 47276 del 6/11/2012, Marziano, rv. 253921
che in motivazione chiarisce che “quando il codice della strada fa riferimento a
un “incidente” intenda riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato
letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il
normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è
portatore di pericolo per la collettività. Ciò risulta chiaramente oltre che dagli obblighi
di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) nel caso di incidente
che provochi •ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da
qualsiasi qualificazione dell’incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal
fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le
conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad
esempio nell’art. 189 C.d.S. t che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a
secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso”).
In altra pronuncia si esprime identico concetto, allorché si chiarisce che “ai
fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s. (aggravante
dell’aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi
sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla
sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i
danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa,
turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (così (sez.
4, n. 42488 del 19.9.2012,rv. 253734\ che, in applicazione del principio di cui in
massima: . ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il conseguente urto contro il
guardrail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente lai fini della sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo bis, CDS).