…coloro che circolano sulla stessa carreggiata sono tenuti a rispettare le prescrizioni del limite di velocità, non quando il segnale è presente su uno solo dei due sensi di marcia.
Il Giudice di Cassazione Civile, della Ord. Sez. 6, con sentenza Num. 17205 Anno 2017 puntualizza su chi sia il soggetto in capo a cui vige l’obbligo di osservanza della segnaletica stradale. Il caso in esame è quello degli eredi di un conducente rimasto vittima di un incidente stradale la cui assicurazione di controparte non ha inteso risarcire in quando ritenuto, il defunto, responsabile del sinistro de quo. Nel ricorso gli eredi si dolgono che il giudice del merito abbia individuato solo a carico del loro congiunto l’obbligo di osservare il limite di velocità di 70 Km orari non ravvisando analogo obbligo a carico del conducente controparte nel sinistro che in quel contesto procedeva in senso inverso.
In sostanza pongono la questione se la presenza di un segnale di limite di velocità in un senso di marcia su una strada a doppio senso di marcia, comporti che il limite operi anche nell’altra direzione.
La Corte precisa che “il segnale stradale è un dispositivo atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o una indicazione a tutti veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada. E’ insomma il linguaggio con il quale l’amministratore di una strada comunica agli utenti la disciplina della circolazione: regole, pericoli, indicazioni, limiti. Tali segnali operano come un provvedimento amministrativo espresso. E tali comandi espressi dalla p.a. operano solo per chi nella condotta di guida lo percepisce e, dunque, nel senso della sua marcia. Nel caso di specie non risulta la presenza di un segnale di limite di velocità nel senso opposto e tantomeno si può ipotizzare che il segnale operasse anche nel senso di marcia inverso rispetto a quello del ricorrente.”