Da un pò di tempo a questa parte, i Radicali italiani stanno conducendo una “battaglia” affinché sia modificata l’attuale normativa in tema di Trattamento Sanitario Obbligatorio, presentando una proposta di legge denominata «Legge Mastrogiovanni», dal maestro elementare Mastrogiovanni che nel 2009 perse la vita dopo 87 ore di ininterrotta contenzione nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania, dove era stato ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio (TSO). I radicali ritengono sia necessario rivedere tutta la normativa in materia, proponendo, in sintesi, uno stop alla contenzione meccanica, l’introduzione di una difesa tecnica e quindi di diritto di informazione e ricorso a beneficio di chi è sottoposto a TSO, la garanzia del diritto di visita all’interno dei reparti psichiatrici, la possibilità di poter comunicare con l’esterno, il porre un limite al numero di rinnovi del TSO, e la segnalazione di ogni eventuale rinnovo al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Cosa prevede la normativa attuale?
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari, il che significa che nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà, tant’è che l’Art. 32 della Costituzione vieta espressamente i trattamenti sanitari obbligatori, consentendoli solo nelle ipotesi previste dalla legge (es. la malattia mentale). Ne deriva che si può essere ricoverati coattivamente solo in presenza di determinate condizioni, con l’osservanza di precise garanzie e solo in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nei casi previsti dalla legge possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità delle persone e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se: 1) esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, 2) se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e 3) qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere.
Chi lo dispone?
Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza (o del Comune dove la persona momentaneamente si trova). Il provvedimento deve essere firmato dal Sindaco (o da un suo delegato) entro 48 ore dalla richiesta avanzata da un medico qualsiasi e convalidata da un medico della struttura pubblica. Contemporaneamente, e comunque entro le 48 ore successive, il Sindaco deve comunicare al Giudice Tutelare del locale Tribunale il provvedimento di TSO affinché, assunte le necessarie informazioni, lo convalidi. In mancanza di convalida, che deve essere effettuata entro le 48 ore successive, il provvedimento di TSO decade. Il Giudice Tutelare può anche non convalidare il provvedimento annullandolo. Il TSO ha per legge la durata di 7 giorni. E’ possibile che il sanitario responsabile richieda una proroga del trattamento formulando tempestivamente una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, che a sua volta deve informarne il giudice tutelare per la convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette. Analogamente il sanitario deve comunicare eventuali modifiche sulla necessità e sulla praticabilità del trattamento.
Revoca e modifica del provvedimento di T.S.O.
Chiunque (la persona sottoposta al trattamento, un congiunto o un estraneo) può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento di TSO. Il sindaco deve pronunciarsi entro dieci giorni. La sua decisione deve essere comunicata al Giudice Tutelare per la eventuale convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette.
Tutela giurisdizionale
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o chiunque vi abbia interesse può, inoltre, proporre al tribunale ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la convalida da parte del giudice tutelare, il sindaco può proporre analogo ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Normativa di riferimento
Legge 180/78 (meglio conosciuta come legge Basaglia) poi inglobata nella legge di Riforma Sanitaria n. 833/78 – artt. 33 e seguenti – con la quale è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
Cosa pensano gli psichiatri italiani di questa riforma?
In un articolato scritto su quotidianosanita.it, gli psichiatri italiani esprimono la loro visione circa la proposta di riforma presentata dai Radicali, argomentando a dovere quelli che sono, le ragioni contro questa riforma del TSO. Innanzitutto, la psichiatria italiana apre alla premessa che in Italia, “più che nuove leggi sul TSO andrebbe data piena, reale ed efficace attuazione alle normative vigenti, consentendo al sistema pubblico della salute mentale di continuare a garantire in maniera uniforme a livello nazionale i livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini. Un sistema che oggi, invece, rischia in pochi anni di collassare, sotto il peso di un carico sempre più gravoso e in assenza di un’adeguata attenzione dei Governi, nazionali e regionali“. Dunque si solleva la evidente criticità che conduce al fallimento della psichiatria quando non si riesce a curare una persona, giungendo all’estremo rimedio con il TSO. Già perchè, lo scopo dell’accertamento sanitario è quello di verificare la sussistenza di una patologia psichiatrica a cui farà seguito la cura. In un sistema sanitario ben funzionante tutti questi pazienti, presi in carico dai vari presidi territoriali, potrebbero essere seguiti al punto che non si debba rendere necessario il ricorso al TSO, a cui appunto si giunge quando la persona non viene più seguita, quando ella non si presenta spontaneamente ai controlli. Con un sistema ormai al collasso, questa “sorveglianza” sanitaria sul malato non è più pensabile. E’ solo ed esclusivamente per la tutela della salute del malato psichiatrico che viene adottato il TSO, nel suo esclusivo interesse: “La intrinseca natura di diverse patologie mentali acute toglie infatti alla persona la consapevolezza di sé e delle proprie condizioni di salute. In questo frangente lo Stato ammette il TSO, ma solo per garantire il recupero dello stato di salute dei suoi cittadini, che la Costituzione affida ad esso come uno dei suoi obblighi fondamentali. Infatti, l’articolo 32 assegna alla Repubblica il compito di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, oltre che di garantire cure gratuite agli indigenti, prevedendo, al secondo comma, che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. In questa ratio che il TSO non può essere mai lo strumento per contenere persone socialmente pericolose così come veniva inteso in passato, prima della Legge Basaglia: ” “È dunque lontano il tempo in cui si veniva ricoverati perché “pericolosi a sè o agli altri”. Da quaranta anni, è bene ricordarlo, il ricovero e i trattamenti senza consenso sono giustificabili non già in base al criterio della “pericolosità” ma solo e soltanto in virtù di un effettivo “bisogno di cure” non altrimenti soddisfacibile. La procedura prevista per il TSO nata con la 180 è tra le più garantiste esistenti al mondo nel prevedere che due diversi sanitari, di cui almeno uno dipendente del sistema sanitario nazionale (che è colui che ratifica con un secondo certificato la necessità di procedere al TSO) ravvisino le tre precise condizioni che la legge prevede (se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l’infermo non intende sottoporsi volontariamente a tali trattamenti, se non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere).” Se giustamente, il ricorso all’ASO e al TSO, viene effettuato solo ed esclusivamente nell’interesse del malato, ecco che la strada che conduce alla sua applicazione sul piano pratico deve considerare, questa attività come precipuamente medica, lì dove il ricorso alla contenzione: “debba costituire una misura eccezionale, a cui ricorrere solo in casi di comprovata, ineludibile necessità e per tempi estremamente limitati, con procedure strettamente regolamentate e nel rispetto della inviolabilità della dignità della persona.” Per la Società Italiana di Psichiatria (SIP) non occorre, dunque, una nuova normativa di riferimento, occorre invece una coscienza della reale situazione in cui versa la Psichiatria Italiana, con “L’Italia è uno dei fanalini di coda in Europa dell’investimento economico in questo ambito, investendo in media solo il 3,5% delle risorse totali della sanità, con ben 15 delle Regioni italiane al di sotto di questa pur bassa media“.
Non pare eccessivo a chi scrive, l’affermazione secondo cui, se non si investe nel problema, probabilmente si ritiene che la soluzione sia quella attuale sia l’unica fattibile, ovvero quella della Polizia Locale che viene inviata, per effetto di una Ordinanza Sindacale, a dare esecuzione all’ASO, al TSO, con l’attività molto spesso coercitiva perchè rammentiamolo, si è in presenza di una persona che non ritiene necessario il doversi curare, e che dunque si oppone con tutte le sue forze, per cui al pari di una qualsiasi altra persona che si oppone ad una azione di polizia viene preso con la forza e condotto al cospetto di quel medico che vuole ancora accertare se sia malato o meno. Questo è un abominio! Una persona strappata dalla sua abitazione quando non ancora si è certi della sua insanità mentale, dice tanto di un Paese che fa fronte alle criticità non come è meglio ma come può! Si conviene, quindi, con la SIP: non occorre una riforma, ma occorrono investimenti per una psichiatria che funzioni come presidio EFFETTIVO sul territorio, così come desiderava, con la norma più garantista che ci fosse, elaborata e fortemente voluta da uno Psichiatria, Franco Basaglia.