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Attraversare la strada con la bicicletta: in sella o a mano?

Osservando i comportamenti dei ciclisti alla guida, sembrerebbe quasi che si sentano normalmente  assimilabili ai pedoni. Visti anche certi loro comportamenti nel traffico, come il procedere contromano in strade a senso unico, transitare sui marciapiedi nonostante la presenza di numerosi pedoni, l’uso del cellulare durante la guida, quasi che il non possedere una targa implichi un totale disimpegno in termini di sicurezza stradale. Tra questi anche l’attraversamento della sede stradale a cavallo della c.d. bicicletta.  E’ da reputarsi corretto questo comportamento ai sensi della normativa vigente?

Vediamo cosa dispone la norma, analizzandola con l’intento di far comprendere che le disposizioni vengono date con lo scopo di assicurare la sicurezza della loro stessa circolazione e degli altri utenti della strada.

Art. 182. Circolazione dei velocipedi

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

Secondo il disposto normativo di cui al cd Codice della Strada, all’Art. 182 comma 4,  i ciclisti sono obbligati a condurre a mano il velocipede in occasione dell’attraversamento della carreggiata ed esplicitato nel conseguente regolamento di attuazione:

Art. 377. (Art. 182, CdS) Circolazione dei velocipedi.

2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

L’obbligo di scendere e condurre il proprio velocipede a mano, però, ricorre nella circostanza in cui il ciclista si trovi  nella condizione di traffico particolarmente intenso e tale da poter creare intralcio e pericolo per i pedoni. Volendo citare un esempio, il ciclista che voglia attraversare la carreggiata sull’attraversamento pedonale, nel caso si trovi ad incrociare un flusso intenso di pedoni, dovrà scendere dalla bicicletta e condurre a mano il suo  velocipede.

Ma se questa circostanza non ricorre? Se l’attraversamento è libero?

Può comodamente rimanere in sella alla bici ma in questo caso non verrebbe assimilato al pedone e dunque, come tutti i veicoli che si immettono sulla sede stradale, anche il ciclista è tenuto a rispettare le regole della precedenza, da dover cedere a tutti i veicoli circolanti sulle corsie su cui il ciclista intende immettersi. In conclusione il ciclista può scegliere se comportarsi da pedone, e quindi godere del diritto di precedenza sull’attraversamento pedonale, da parte degli utenti della strada sulla quale si trova trasversalmente l’attraversamento pedonale, oppure, se immettersi alla guida del proprio velocipede,  a propulsione manuale o elettrica, facendo attenzione a rispettare le prescrizioni di cui  l’Art. 154 del C.d.S.

Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

Occorre tenere bene a mente che gli incidenti stradali alla guida dei velocipedi sono sempre eventi lesivi, nonostante ciò non riteniamo che per risolvere la questione dell’incidentalità evitando di usare il più possibile questo mezzo di trasporto. Questo discorso è inaccettabile in quanto  l’uso della bicicletta migliora sicuramente la qualità della vita. Il suggerimento è dunque quello  di conoscere e rispettare  il corretto uso della stessa secondo i dettami del Codice della Strada, mentre per il resto invitiamo chi di dovere a favorire  una multimodalità che permetta di scegliere fra varie opzioni, in modo da poter ricorrere anche all’andare a piedi, in bicicletta, col trasporto pubblico così che ogni cittadino contribuisca a rendere più vivibili e più sicure le nostre città. Da parte nostra, però, rammentiamo, cercheremo di essere prudenti e diligenti nell’osservanza delle regole di conduzione del nostro velocipede.

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