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L’accertamento della copertura assicurativa con apparecchiatura automatica

A garanzia della Sicurezza Stradale.  Ancora un intervento tardivo ma necessario del legislatore.

Avevamo già affrontato la tematica dell’accertamento con apparecchiature elettroniche arrivando a sottolineare le specifiche modalità operative, anche in presenza di diversi detrattori che ritenevano, nonostante le norme ne permettessero l’uso, di opporre alle nostre analisi costruttive, fantasiose difficoltà di ordine giuridico e speciose argomentazioni, pur di negarne la corretta fattibilità. Alla fine abbiamo provveduto a definire, pubblicamente e in un confronto aperto a tutti i colleghi della Polizia Locale (intervenuti da diverse parti d’Italia), in seno ad una sessione interamente dedicata all’approfondimento tenutosi lo scorso Settembre a Riccione, le correnti operative in riferimento alle diverse tipologie di apparecchiatura e nello specifico, se questa (lo Street Control, il cui utilizzo prevede la presenza di un operatore), poteva accertare talune particolari violazioni al C.d.S. in modo completamente automatico o non, a modo di un taccuino elettronico, come  definito dallo stesso M.I.T., in una apposita circolare chiarificatoria. Le poche discussioni successive in merito alla questione della contestazione immediata, o meno, delle violazioni di cui all’Art. 193 (mancanza della copertura assicurativa) e 80 C.d.S. (revisione obbligatoria), sono venute meno con l’intervento risolutivo del Ministero dell’Interno, con la circolare del 5 ottobre 2016. Vedi: http://www.iprofessionistidellasicurezza.it/2016/10/18/ministero-conferma-lapplicabilita-dellart-180-comma-8/ Con la recente approvazione delle modifiche di cui all’art. 201 C.d.S.  si giunge a consentire il controllo automatico della copertura assicurativa, ovvero attraverso  quelle apparecchiature fisse e completamente automatiche, l’operatore di polizia da remoto, nella fase di estrapolazione delle immagini verificare anche, che quei veicoli siano circolanti con la prescritta assicurazione. Il Senato, infatti, ha approvato il DDL 2085, in particolare il comma 3 dell’Art. 10, già approvato alla Camera, introduce proprio la possibilità di controlli automatici in materia di copertura assicurativa dei veicoli attraverso dispositivi omologati ma nulla viene, purtroppo, detto in proposito della revisione anch’essa obbligatoria. Rimane un vuoto normativo, anche se le apparecchiature non automatiche (Street Control) possono continuare nell’opera repressiva di tali comportamenti. Veniamo alla legge. Con l’approvazione del DDL 2085, la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, verranno introdotte modifiche all’art. 201 del Codice della Strada. Dopo la recente approvazione del testo in Senato e la precedente approvazione alla Camera, c’è la certezza che la porzione di testo che riguarda l’introduzione dei controlli automatici in materia di copertura assicurativa dei veicoli non verrà ulteriormente modificata. Art. 10, comma 3: All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
  2. dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193.»

Sicuramente l’evidenza e’ quella che vede il legislatore intervenire, ancora una volta,  tardivamente a sanare una gravissima lacuna normativa. Prima del varo di detta legge, agli organi di polizia stradale, veniva data la possibilità di procedere (con la medesima apparecchiatura automatica e gestita in remoto) all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e di non potere intervenire per impedire che lo stesso veicolo, sebbene non assicurato e non revisionato, continuasse a circolare. Un ritardo pericoloso e dannoso per la sicurezza degli utenti della strada. Comunque meglio tardi che mai!

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