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Incidente fra auto e cane randagio: chi risarcisce i danni?

Il caso preso in esame dalla Suprema Corte, e che ha condotto alla Sentenza n. 15167/2017, vede come ricorrente la ASL  a sostenere la posizione “che la prevenzione del fenomeno del “randagismo” sarebbe di esclusiva competenza dei comuni che si dovrebbero attivare per la rimozione del pericolo, eventualmente segnalando il fenomeno alla ASL territorialmente competente per gli adempimenti di sua spettanza (tra cui la cattura dei cani randagi, ma soltanto su segnalazione appunto del comune o, tutt’al più, su segnalazione di altri enti o di privati cittadini).”  All’origine della controversia il caso di un sinistro avvenuto nella Regione Lazio.

Orbene, la legge regionale dispone che sono i comuni a dover assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL. Non solo, è anche specificato che spetta ai servizi veterinari delle aziende USL il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero.

La Corte di Cassazione ricorda, a questo proposito, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente agli enti, a cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, con conseguente compito alla cattura e alla custodia dei cani vaganti o randagi. Ciò con particolare riferimento alle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991, che però non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia. Se ne deduce che occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso.

Sussiste pertanto la responsabilità solidale del Comune e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale per i danni causati a terzi da cani randagi, dei quali l’uno e l’altra non abbiano assicurato la cattura e la custodia.

In altre circostanze

si è già espressa la Cassazione fissando i criteri sul riparto di responsabilità tra gli enti territoriali. A tal fine bisogna identificare, anche sulla base della normativa regionale, quale sia l’amministrazione cui in concreto sono stati affidati i poteri di gestione della fauna e del territorio. Le responsabilità sono così ripartite:

– solo del Comune, se nel territorio comunale non è stato predisposto un canile;

– solo dell’Asl se, nonostante la presenza di un’apposita struttura di ricovero degli animali, questa non abbia provveduto all’accalappiamento dei cani randagi. Sarà infatti la struttura sanitaria ad essere tenuta al risarcimento del danno per la mancanza di recupero di randagi di cui sia stata segnalata la presenza sul territorio.

Però non sempre è in questi termini che vengono rilevate delle responsabilità quando, così come si è espressa la Suprema Corte in altre circostanze, ha ritenuto indenne da responsabilità l’ANAS per un incidente verificatosi a causa della presenza di un cane randagio sulla carreggiata. La Cassazione si è espressa rilevando la circostanza del caso fortuito: “tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”. In questa circostanza del sinistro su cui la Corte fu chiamata ad esprimersi, l’ANAS aveva costruito un muro in calcestruzzo e pali con rete ai margini della strada e ciò nonostante il sinistro era avvenuto pur essendo stato ritenuto, tale accorgimento, idoneo ad evitare che animali di piccola e media taglia potessero entrare nella carreggiata, invadendola.

In definitiva le responsabilità sussistono se l’Ente non si adopera ad evitare i pericoli dovuti alla presenza di cani randagi.

 

 

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