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Contestazione immediata? “quando possibile…”

E’ nell’ottica garantista che il Legislatore, all’art. 200, comma 1, del C.d.S. ha disposto espressamente l’obbligo della contestazione immediata  della violazione delle norme del Codice della Strada in quanto essa ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, poiché strumentale al pieno esercizio del diritto di difesa del trasgressore.

Il Legislatore, già con la Legge n. 689/1981, ha inteso  garantire l’effettività alla tutela giudiziaria del cittadino, consentendo al presunto trasgressore di opporre ricorso davanti ad un giudice imparziale nel rispetto di un corretto ed equilibrato contraddittorio con l’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione al pagamento della violazione (in materia diversa dal Codice della Strada).

In materia di circolazione stradale, il responsabile della violazione amministrativa può proporre opposizione avverso il verbale di accertamento (nei termini e con le modalità previste nello stesso Codice): in sede amministrativa (ai sensi dell’art. 203 del C.d.S.) al Prefetto, quale Autorità amministrativa competente; in alternativa, in sede giurisdizionale (ai sensi dell’art. 204/bis) all’Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio. Requisito necessario all’inoltro del ricorso è che il trasgressore non provveda al pagamento della sanzione pecuniaria, atto che rappresenterebbe un’implicita accettazione di quanto accertato, in contrasto con la volontà di chiedere l’annullamento della sanzione e, pertanto, atto a rendere il ricorso inammissibile.

Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

1. Fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Però, il Legislatore, ha anche inteso rendere sicura  la circostanza in cui la contestazione immediata deve avvenire, stabilendo una “possibilità” e non una “obbligatorietà assoluta” all’alveo della contestazione.

Art. 201 Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, ((entro novanta giorni)) dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione.

L’art. 384 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. enumera, a titolo meramente esemplificativo, una serie di casi di impossibilità ad operare la contestazione immediata, la cui mera indicazione nel verbale di accertamento, esclude di per sè l’esistenza di un margine di apprezzamento in sede giudiziaria, esonerando in tal senso gli agenti accertatori dall’onere di addurre ulteriori giustificazioni. Non a caso, la  Corte di Cassazione, più volte si è pronunciata sull’incompetenza del Giudice di Pace a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza e le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni, nel senso che i servizi vadano articolati ed effettuati nella sola modalità che si addivenga ad una contestazione immediata.  La Suprema Corte ha , infatti, dichiarato che il provvedimento sanzionatorio redatto dal pubblico ufficiale può essere annullato solo qualora vi sia un difetto di motivazione o una motivazione meramente apparente riguardo all’impossibilità di effettuarla (Cass. Civ., n. 19777/2006; Cass. Civ. n. 2206/2007).

Art. 384. Regolamento di Attuazione

Casi di impossibilità della contestazione immediata

1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’articolo 201, comma 1, del Codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Per far sì che il cittadino possa essere sempre messo in condizione di esercitare correttamente il diritto di difesa, e senza che per questo possa essere effettuato un servizio di controllo della sicurezza della circolazione tenendo a mente solo e soltanto quest’unica esigenza, occorre precisare che, anche laddove si rilevino le infrazioni con gli strumenti, automatici e non, che comprovano le circostanze della violazione con documentazione fotografica all’atto della notifica del verbale, la mancanza della contestazione immediata non può pregiudicare il diritto di difesa sic et simpliciter, poichè si fa salva la prova che permette ugualmente al cittadino, in un tempo ragionevolmente vicino (90 gg dal momento dell’accertamento) di ricostruire l’accadimento e addurre le proprie ragioni a discolpa. Pertanto, la condizione del “quando possibile“, nei casi in cui la contestazione immediata non sia espletabile, deve essere sempre dettagliatamente espressa nel corpo del verbale e non può essere la scriminante per vedersi accolto un ricorso, poichè il “quando possibile” attenua l’assolutezza dell’obbligo di ricorrere alla contestazione immediata, quando ciò non è fattibile, in concreto, al momento dell’accertamento.

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