- La sicurezza al primo posto: per cui, se siete amanti della tecnologia e degli ultimi mezzi di trasporto innovativi, come hoverboard e monopattini elettrici, corre l’obbligo di richiamare l‘attenzione ai luoghi dove è possibile utilizzarli e le modalità per la loro conduzione. Per questa ragione, ovvero per la tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità degli utenti deboli della strada, viene sanzionato in modo ragionevolmente oneroso il conducente che utilizzi un tale mezzo di trasporto le cui caratteristiche sono presto spiegate. Infatti, recentemente, un giovane di Trento ha fatto sapere di essere stato contravvenzionato dalla Polizia Locale con 1.200 euro e con la decurtazione di 5 punti sulla patente, poiché circolava sul suolo pubblico con un hoverboard.
Che cos’è un hoverboard?
Molto di moda soprattutto tra i ragazzi, si tratta sostanzialmente di uno skateboard elettrico che il codice della strada annovera come un “acceleratore di andatura“.
Gli acceleratori di andatura secondo il codice della strada
Sono disciplinati dall’articolo 190 del Codice della Strada, in particolare dal comma 8, che ne vieta la circolazione sulla sede stradale:
«La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade»
mentre il comma 9 precisa che:
«È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti»
In merito, è intervenuto anche il Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Roma con la circolare n. 300/A/1/46049/104/5 che stabilisce, infatti, che ai sensi del disposto del D.M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE, “i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli.” Ne consegue che per l‘hoverboard con velocità massima inferiore ai 6 km/h e potenza massima del motore che non supera 1 KW si applicano le previsioni del codice della strada stabilite per gli skateboard; superati questi parametri, essi divengono assimilabili ai ciclomotori per cui, in quanto tali, sussiste l’obbligo della procedura di omologazione di cui al D.M. 2 maggio 2001 n. 277, subordinando la loro circolazione al possesso dei requisiti così come individuati negli articoli 97 C.d.S. “formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori” e 93 C.d.S. “formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.
Sono necessari, dunque, per poter circolare, la targa, l’assicurazione, il casco ed il certificato di assicurazione, ed ecco spiegata la ragione dell’importo così elevato della sanzione al ragazzo di Trento, giunta ad un importo complessivo di 1200 euro: 849 euro per la mancata copertura assicurativa, 155 euro per il certificato di circolazione, 77 euro per la mancanza della targa e 81 euro per il casco, a cui fa seguito il sequestro finalizzato alla confisca del mezzo con la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Se a usare l’hoverboard è un minorenne?
Se a usare un hoverboard è un bambino o comunque un minore di età (così come avviene spesso), la multa viene inflitta ai genitori. L’esercente la potestà genitoriale sul minore sarà tenuto, eventualmente, anche a risarcire gli eventuali danni procurati a terzi. La giurisprudenza della Cassazione ha, infatti, chiarito che le multe per violazione del codice della strada non possono essere inflitte a soggetti incapaci quali, appunto, i minori di età (Cass. sent. n. 7268/2000. “Non può essere sottoposto a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva la capacità di intendere e volere” (…). “Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provi di non aver potuto impedire il fatto”.). La stessa tesi è stata condivisa anche dal Ministero dell’Interno con una nota del 2005 (Min. Interno nota del 26.05.2005 e circolare del 10.11.2005). Quindi, nel caso in cui un minorenne circoli con l’hoverboard su una strada, gli organi di Polizia possono elevare una multa da 25 a 100 euro nei confronti della persona che è tenuta alla sorveglianza del minore in ragione dell’esercizio della potestà anzidetta o per essere a lei affidato e sul quale ricade dunque la responsabilità così come sancito dall’Art. 196, comma 2 C.d.S.
“Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”
In sintesi, si consiglia…
agli appassionati di hoverboard, di verificare, all’atto del loro acquisto, se gli stessi, per caratteristiche tecniche, superano i limiti su esposti, perchè poi diverrebbero, sul piano giuridico, assimilabili ai ciclomotori con tutte le conseguenze del caso: omologazione, patente e casco per essere utilizzabili legalmente. In caso contrario, se il veicolo non supera i limiti prescritti, si sappia che il codice ne vieta l’utilizzo su strade e piazze pubbliche per cui, allo stato attuale, possono essere utilizzati solo su aree private chiuse al pubblico.