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In arrivo il nuovo Certificato di Revisione

Spesso si vedono in circolazione veicoli di dubbio “assessment” che fanno presagire un rischio elevato, ad esempio, in caso di arresto tempestivo del veicolo. Siccome la circolazione con un veicolo idoneo è uno dei problemi legati alla sicurezza della circolazione, questo è il motivo per il quale a breve verranno introdotte delle modifiche tendenti ad inasprire i controlli sui veicoli al momento della revisione. Una modifica importante è quella che vede introdotta l’acquisizione  di tutta una serie di dati, fra tutte  il chilometraggio anche con l’obiettivo di porre un freno alle frodi nell’ambito della compravendita di veicoli usati: “Qualora si accerti che un contachilometri sia stato manomesso per ridurre o falsare la distanza percorsa da un veicolo, tale manomissione è punibile con sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie“.

Il Ministero dei Trasporti  dovrà recepire nel proprio ordinamento legislativo, entro la data del 20 maggio, la direttiva europea 2014/45 che introduce, dunque, tra il nuovo Certificato di Revisione. Avrà un anno di tempo, quindi a partire dal 20 maggio 2018, per renderle effettivamente operative.

Come funzionerà il Certificato di Revisione?

All’art. 8.Gli Stati membri – si legge – assicurano che i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascino a quest’ultimo un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi standardizzati dei codici armonizzati dell’Unione di cui all’allegato II“.

Dovrà contenere tutta una serie di dati importanti, come si è detto anche informazioni relative al chilometraggio del veicolo ed attesterà l’ultimo controllo effettuato facendo in modo che tutti i dati siano pubblici così che chiunque, sul Portale dell’Automobilista, selezionando il tipo di veicolo ed inserendo il numero di targa potrà verificare l’effettivo stato di usura del veicolo. Il certificato di revisione conterrà:

1) numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
2) targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
3) luogo e data del controllo;
4) lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
5) categoria del veicolo, se disponibile;
6) carenze individuate e livello di gravità;
7) risultato del controllo tecnico;
8) data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
9) nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo;
10) altre informazioni.

Secodo la richiamata Direttiva Ue, quindi, questo nuovo documento ed i  maggiori controlli online, dovrebbero risultare gli ingredienti giusti per combattere le frodi sulla compravendita dei veicoli, incrementando altresì il controllo sull’efficienza generale dei veicoli circolanti.

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