Interessante sentenza che amplia un pò il quadro delle valutazioni sui comportamenti degli utenti della strada. La recente sentenza della Cassazione mette, gli organi di Polizia Stradale, in condizione di approfondire meglio gli aspetti giuridici riguardanti il comportamento di chi è coinvolto in incidenti stradali, anche in assenza di feriti. Ci siamo sempre chiesti se era “giusto” applicare le sanzioni penali a carico del conducente che si allontana dal luogo del sinistro in cui i veicoli, pur rimanendo danneggiati, non determinano lesioni a persone. Sull’argomento, la Suprema Corte, trattando del caso di un conducente che, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, a seguito del quale si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, ha ritenuto che il Tribunale aveva correttamente attribuito al ricorrente il reato di fuga, per: a) <<manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo eventuale>>; b) <<mancanza di motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del fatto nella sanzione amministrativa>>.
L’antefatto vede il conducente coinvolto in un sinistro stradale che si allontana dal luogo, a suo dire per posizionare meglio l’auto e non creare intralcio al traffico, rimanendo in attesa ad attendere la controparte. Successivamente, non avendola vista arrivare, riprendeva la marcia, senza preoccuparsi del fatto di non aver fornito le proprie generalità, né quelle del proprio veicolo, o di aver annotato quelle dell’antagonista. Per tale ragione veniva sanzionato, dall’organo di polizia stradale intervenuto, una volta rintracciato, ai sensi del art. 189 comma 6 del C.d.S. , contro il quale, poi, ricorreva sostenendo, altresì, di non essere stato consapevole dei danni causati alle persone sull’altra auto, né di averli potuti prevedere a causa della lieve entità dello scontro.
La Corte di Cassazione respinge e conferma la condanna.
Non rileva nemmeno il fatto che dal sinistro non siano scaturite lesioni alle persone nè che si tratti di un incidente con danni lievi ai veicoli per essere sollevati dall’obbligo di fermarsi perchè ciò che è fondamentale, affinchè non si incorra nella violazione alla norma richiamata, è la permanenza a disposizione della controparte e della polizia del conducente rimasto coinvolto nell’incidente stradale. Se non avviene la sua identificazione non potrà allontanarsi senza rischiare di incorrere nella sanzione in esame alla Corte.
Reato di fuga – comportamento in caso di incidente – art. 189 comma 6
Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena, che aveva condannato P.A. per il reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in (omissis) alla pena sospesa di mesi dieci di reclusione. 2. P.A. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: a) con un primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo eventuale. Il ricorrente ritiene che sia illogico affermare che l’imputato si sia fermato dopo l’impatto ed al contempo pronunciarne la condanna, posto che il reato si sostanzia nella condotta di colui che si allontana repentinamente allo scopo di impedire l’identificazione del veicolo mediante annotazione del numero di targa; diversamente, egli aveva fatto cenno all’altro conducente che si sarebbe fermato più avanti per non recare intralcio alla circolazione e si era allontanato non vedendolo sopraggiungere. Difetta il dolo, anche eventuale, del reato in mancanza di prova della consapevolezza da parte del ricorrente di aver provocato lesioni alle persone; b) con un secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del fatto nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 189, comma 5, cod. strada. La non particolare violenza dell’urto, la velocità ridotta del sinistro e l’assenza di lesioni in capo all’altro conducente rendevano difficoltoso per il ricorrente ipotizzare che si fossero verificate lesioni a persone ed avrebbero imposto la derubricazione del fatto nella suindicata ipotesi di illecito amministrativo. 3. All’odierna udienza la parte civile F.A. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Le argomentazioni svolte in entrambi i motivi di ricorso sono infondate. Le censure non sembrano tenere conto della differente oggettività giuridica dell’ipotesi di reato in esame rispetto a quella prevista dall’art. 189, comma 7, cod. strada, essendo la previsione dell’art. 189, comma 6, cod. strada finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la previsione di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 26194501; Sez. 4, n.6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 23903801). 5. La Corte territoriale ha fornito congrua replica a tutte le doglianze difensive. Con riguardo alla condotta tipica del reato, ha ritenuto ininfluente la breve sosta di colui che si allontani senza avere fornito le sue generalità; con riferimento all’elemento soggettivo del reato, ha rimarcato che l’urto tra i veicoli non era stato di minima entità e fosse, anzi, tale da provocare probabili danni alle persone, essendo a tal fine irrilevante che i sintomi delle lesioni non si fossero manifestati nell’immediatezza. 5.1. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica ed implicitamente idonea a confutare la qualificazione del fatto in termini di illecito amministrativo. L’art. 189 cod. strada descrive il comportamento che l’utente della strada deve tenere nel caso di sinistro comunque riconducibile al suo comportamento di guida, stabilendo una serie di obblighi tra i quali, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi, correlando alla violazione di tale obbligo la sanzione penale nell’ipotesi in cui dall’incidente sia derivato danno alle persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine (Sez. 4, n. 9128 del 2/02/2012, Boffa, Rv.252734; Sez. 4, n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038; Sez. 4, n.20235 del 25/01/2001, Mischiatti, Rv. 234581). 5.2. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il verificarsi di un sinistro idoneo ad arrecare danno alle persone, collegabile al comportamento dell’agente) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110501; Sez.4, n.17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n.21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). 5.3. Le circostanze di fatto ritenute accertate dai giudici del merito (pag.3) rendono del tutto logica la motivazione, laddove si è dedotto dalla dinamica del sinistro che l’imputato avrebbe potuto ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un danno fisico al conducente del veicolo antagonista, dunque che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. Non è, in tale prospettiva, rilevante ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato il fatto che la natura e la consistenza del danno alla persona siano stati accertati solo in un secondo momento (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667). 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile F.A. , liquidate come in dispositivo.P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.Art. 189. Codice Della Strada
Comportamento in caso di incidente
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonchè le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.184. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 331.