il 21 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto-legge 14/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città“.
Si tratta di un pacchetto di misure, approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 febbraio scorso, con l’ obiettivo di potenziare l’intervento degli Enti Territoriali nel contrasto alle illegalità e al degrado nelle aree urbane, e che prevede la programmazione di interventi integrati e, conseguentemente, il coordinamento tra le Forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale.
Prima di potere esprimere un nostro giudizio (che già preannunziamo critico qualora non si da concretezza, in sede di emanazione delle linee guida e di conversione del decreto, ad interventi strumentali, organizzativi e perchè no finanziari a favore degli enti territoriali, che non possono avere solo carattere normativo e regolamentare) passiamo a
illustrare quali sono le novità introdotte e che riguardano:
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI: il questore potrà disporre la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico ex art. 100 del T.U.L.P. fino a quindici (15) giorni in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali in tema di vivibilità e decoro urbano e vendita di alcolici e superalcolici.
- MISURE CONTRO LE OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI
- Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartisce, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili;
- Gli interventi di sgombero devono seguire criteri di priorità basati sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, i possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, i diritti dei proprietari degli immobili, i livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali;
- L’eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento prefettizio può dare luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.
- SOSPENSIONE CONDIZIONALE CON DIVIETO DI ACCESSO
- In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree
specificamente individuati.
- In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree
- ORDINE DI ALLONTANAMENTO E DIVIETO DI ACCESSO
- L’ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall’organo accertatore e contiene l’indicazione che la sua efficacia cessa trascorse quarantotto (48) ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio;
- Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al questore con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni;
- In caso di reiterazione, il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui sopra, individuando, inoltre modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto;
- La durata del divieto di accesso non può essere inferiore a sei (6) mesi e e superiore a due (2) anni, se il responsabile risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da’ notizia al procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni.
- DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA’ E DEL DECORO
URBANO- E’ introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti;
- al trasgressore è fatto ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;
- autorità competente in relazione alle violazioni di cui sopra è il sindaco del comune interessato ed i proventi delle sanzioni sono devoluti al comune e destinati all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;
- i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni precedenti.
- MAGGIORI POTERI AI SINDACI: sono introdotte modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) volte a rafforzare i poteri di intervento dei sindaci:
- Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessita’ di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare esigenze per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; in questa materia i Comuni possono anche adottare specifici regolamenti;
- Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita’ e del riposo dei residenti in determinate aree delle citta’ interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può’ disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta (60) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- Le ordinanze contingibili e urgenti che il sindaco può adottare, quale ufficiale del Governo ex art. 54 T.U. Enti locali, sono dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.
- PATTI PER LA SICUREZZA URBANA: sono appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate su proposta del Ministro dell’interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato, Città e autonomie locali: i patti individuano, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana volti a perseguire i seguenti obiettivi:
- prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
- promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate
iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche’ la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; - promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela.
- SICUREZZA URBANA: si intende per sicurezza urbana il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi:
- riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati;
- eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
- prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
- promozione del rispetto della legalità;
- più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
- SICUREZZA INTEGRATA: si intende l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, compartecipata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali e da altri soggetti istituzionali, chiamati a concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità. In sede di accordo, in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’Interno, che vengono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Attraverso l’emanazione di specifiche linee guida, per lo svolgimento di attivita’ di interesse comune, sarà meglio prevista una collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale. In attuazione di queste linee guida lo Stato e le Regioni e Province autonome possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale della polizia locale, nonché l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
- ULTERIORI MISURE CONTRO LO SPACCIO DI STUPEFACENTI: sono stabilite ulteriori misure di polizia per il contrasto dello spaccio stupefacenti al all’interno o in prossimita’ di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi:
- il questore può disporre il divieto di accesso o stazionamento (per la durata da 1 a 5 anni) nei locali di cui sopra o nelle loro immediate vicinanze nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope commessi all’interno o nelle immediate vicinanze dei locali; la misura potrà riguardare anche minori ultraquattordicenni;
- nei medesimi casi il questore potrà inoltre disporre, per la durata massima di 2 anni, una o più delle seguenti misure:
- obbligo di presentazione alla p.g. almeno due volte a settimana, obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
- La violazione dei divieti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei (6) mesi a un (1) anno.;
- In sede di condanna per i reati in materi di stupefacenti di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata all’imposizione del divieto di accesso in specifici locali o esercizi pubblici specificamente individuati.
- MISURE CONTRO IL DETURPAMENTO E L’IMBRATTAMENTO DI IMMOBILI PUBBLICI O MEZZI DI TRASPORTO
- In caso di condanna per il reato di deturpamento e imbrattamento di immobili pubblici, mezzi di trasporto o cose di interesse artistico (art. 639, comma 2, c.p.), il giudice potrà subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi oppure, se ciò non è possibile, al pagamento o rimborso delle spese relative, o ancora, se il condannato non si oppone, al lavoro di pubblica utilità.
- CLAUSOLA DI NEUTRALITA’ FINAZIARIA
- Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il decreto legge, in vigore dal 21.02.2017, passa quindi alle Camere per la definitiva conversione in legge che dovrà avvenire nei prossimi 60 giorni.