Premesso che le installazioni delle postazioni fisse, delle apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità, sono soggette ad una precisa autorizzazione prefettizia per decreto, circa l’esatta ubicazione. Secondo la Suprema Corte “il provvedimento del prefetto, di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 285 del 1992 trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario” (Cass., sez. 2, sentenza n. 7872 del 2011).
Dello stesso avviso è il Tribunale di Isernia chiamato a pronunciarsi in appello alla sentenza emessa dal Giudice di Pace Coordinatore del Tribunale di Isernia (sentenza n. 185/2014), il quale riteneva che i rilevatori fissi di velocità dovevano essere ubicati esattamente nel punto in cui la loro installazione era stata autorizzata, altrimenti le multe non potevano ritenersi valide. A tal proposito, il Tribunale ha rincarato la dose sostenendo anche che non sarebbe sufficiente che le postazioni si trovino al chilometro indicato nell’autorizzazione, e nemmeno al metro, ma occorre che siano sul lato della strada eventualmente previsto dall’atto autorizzativo (sentenza n. 119/2017 del 10 febbraio 2017).
A tal proposito, è bene rammentare, che la Corte di Cassazione ha sancito che il verbale di accertamento è viziato, per effetto della lesione al diritto di difesa in capo al trasgressore, e all’obbligato in solido, allorché esso non contenga, nel verbale stesso, gli estremi del decreto prefettizio: “risulta in atti che l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita; che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione” (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015).
Questi sono ormai i vincoli principali che emergono dalla giurisprudenza ormai copiosa sugli autovelox.
Per i tratti non inclusi nei provvedimenti prefettizi, invece, gli eventuali controlli temporanei devono essere presidiati da agenti e devono essere organizzati in modo che si proceda alla contestazione immediata. L’obbligo di contestazione immediata, per i tratti non individuati dal Prefetto è ritenuto ormai “assoluto” in una serie di sentenze iniziate nel 2014 a partire dalla sentenza n. 1524 del Giudice di pace di Campobasso dove viene sancito che il mancato alt non può essere giustificato con motivazioni legate all’organizzazione del servizio, come la disponibilità di un apparecchio che determina l’infrazione quando il veicolo ha già superato il punto in cui si trovano gli agenti. La giurisprudenza in tal senso afferma che l’organizzazione del servizio non può essere sindacabile dal giudice (Cassazione, sentenza 6123/1999) ma ritiene che il magistrato possa valutare caso per caso con «prudente apprezzamento» se la contestazione immediata sarebbe stata possibile e se una «razionale organizzazione del servizio» l’avrebbe potuta consentire, usando un altro tipo di apparecchio o schierando una doppia pattuglia.
Da tutto quanto affermato, viene da concludere che il bene giuridico tutelato: il diritto di difesa, è il cardine su cui fare scelte operative adeguate affinché si proceda il più possibile alla contestazione immediata se non nei casi RIGIDAMENTE stabiliti per legge. In quest’ottica anche un autovelox post al lato opposto a quello autorizzato rappresenta motivo di annullamento.
Fonte sentenza Tribunale Isernia: NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 23 FEBBRAIO 2017