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Novità sulle etichettature degli alimenti

L’equilibrio nutrizionale di ogni individuo si basa sulle sue scelte alimentari quotidiane. Per un’alimentazione corretta ed equilibrata, è fondamentale conoscere la composizione nutrizionale dei prodotti che portiamo sulla nostra tavola. Non solo, per una scelta consapevole è molto importante poter eseguire la comparazione dei prodotti che ci vengono proposti dai diversi produttori, in termini di apporto nutrizionale.

Proprio a questo scopo, il Regolamento (UE) 1169/2011 definisce importanti novità sulla etichettatura degli alimenti uniformandolo a livello europeo, in modo da tutelare la salute dei consumatori attraverso una informazione chiara e trasparente.

Dal 13 dicembre 2016 diventano, quindi, obbligatorie le nuove disposizioni in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, la maggior parte delle quali deve riportare una particolare dichiarazione nutrizionale, come indicato nel regolamento (UE) 1169/11. Pertanto, da questa data chi non si era già adeguato, deve obbligatoriamente farlo.

Si tratta di una tabella che deve essere apposta sulle etichette dei soli prodotti alimentari preimballati destinati alla vendita al consumatore finale.

Non riguarda invece i preincarti, né i cartelli di vendita di prodotti sfusi, né i menù dei ristoranti o di altri pubblici esercizi , ed in generale non è obbligatoria per:

  • prodotti non trasformati o sottoposti unicamente a maturazione monoingrediente o con una sola categoria di ingredienti;
  • acque destinate al consumo umano;
  • piante aromatiche, spezie o loro miscele;
  • sale e succedanei;
  • edulcoranti da tavola;
  • estratti e chicchi di caffè/decaffeinati, di cicoria;
  • infusioni a base di erbe e di frutta, té/decaffeinati, istantanei o solubili o estratti;
  • aceti di fermentazione e succedanei;
  • aromi;
  • additivi e coadiuvanti tecnologici, enzimi;
  • gelatina, composti di gelificazione per marmellate, lieviti, gomme da masticare;
  • alimenti in imballaggi con superficie maggiore inferiore a 25 cm2;
  • alimenti anche confezionati artigianalmente, forniti di piccole quantità al consumatore finale o strutture locali di vendita al dettaglio.

I valori nutrizionali da indicare devono essere espressi, o in valori medi provenienti da analisi di laboratorio dell’alimento o, in alternativa, da un calcolo effettuato considerando i valori medi degli ingredienti impiegati o utilizzando le tabelle di composizione degli alimenti provenienti da fonti autorevoli.

Il contenuto della Dichiarazione Nutrizionale obbligatoria in etichetta è nell’ordine:

  • contenuto calorico (energia KJ/Kcal),
  • grassi (g), con evidenza dei grassi saturi (g),
  • carboidrati (g), con specifico riferimento agli zuccheri(g),
  • proteine (g),
  • sale (g) (inteso come “sodio-equivalente”, cioè quantitativo totale di sodio moltiplicato per 2,5)

espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione (in questo caso va indicato anche il numero di porzioni contenuto nella confezione).

Su base “relativamente” volontaria – poiché obbligatoria qualora sul prodotto venga utilizzato un “claim” nutrizionale o salutistico, ossia quando sui di essi ci siano particolari indicazioni nutrizionali e sulla salute – possono venire aggiunti nell’ordine, dopo i grassi saturi, i grassi monoinsaturi e polinsaturi, e dopo gli zuccheri, i polioli e l’amido.

Inoltre, dopo il sale possono essere aggiunti nell’elenco, se presenti in quantità significativa, vitamine e minerali che vanno indicati sia nel valore assoluto, sia in percentuale rispetto ai valori nutrizionali di riferimento.

La Dichiarazione nutrizionale contenente gli elementi facoltativi allora si presenterà in questo modo:

– Energia (KJ/Kcal)

– Grassi (g) di cui

      Saturi (g)

      Monoinsaturi (g)

      Polinsaturi (g)

Carboidrati (g) di cui

      zuccheri (g)

      polioli (g)

      amido (g)

– Fibre (g)

– Proteine (g)

– Sale (g)

Vitamine e Sali Minerali (con unità di misura differenti)

Inoltre, qualsiasi componente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come “ALLERGENE” che deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo. Anche i prodotti sfusi devono riportare obbligatoriamente l’indicazione della presenza degli allergeni che va segnalata anche sui prodotti  somministrati  nei ristoranti, mense, bar ecc. Nel caso di presenza di “oli vegetali” o “grassi vegetali” ci dovrà essere un apposito elenco che ne indicherà̀ l’origine specifica (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati  ecc.)

Quali sono gli allergeni?

  • Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro
  • Crostacei e prodotti a base di crostacei
  • Uova e prodotti a base di uova
  • Pesce e prodotti a base di pesce
  • Arachidi e prodotti a base di arachidi
  • Soia e prodotti a base di soia
  • Latte e prodotti a base di latte
  • Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti
  • Sedano e prodotti a base di sedano
  • Senape e prodotti a base di senape
  • Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
  • Anidride solforosa e solfiti
  • Lupini e prodotti a base di lupini
  • Molluschi e prodotti a base di molluschi

Inoltre, viene individuato il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, oppure, se tale operatore non è stabilito nell’Unione Europea, dell’importatore.

Occhio, quindi, alle etichette e segnalate le eventuali irregolarità!

 

 

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