La Corte di Cassazione IV Sezione Penale con sentenza n. 55282, nell’udienza del 7 dicembre 2016 si esprimeva sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste, in opponenza alla sentenza del GUP presso il Tribunale di Trieste che, applicando una pena su richiesta dell’imputato del reato di cui all’art. 589 Codice Penale, per avere per colpa cagionato il decesso di un individuo in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ometteva di disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Secondo la Suprema Corte, detta sospensione costituisce sanzione amministrativa accessoria che, per sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) … essendo il divieto – eccezionale – dell’articolo 445, comma 1 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall’articolo 240 cod.pen. Tale obbligo, peraltro, discende dallo stesso art. 222 C.d.S., il quale prevede – per il caso in cui da una violazione delle norme dello stesso codice derivino danni alle persone – che il giudice applichi la sospensione della patente di guida del responsabile del sinistro, nei termini specificati al comma 2 (la cui durata è, per il caso di omicidio colposo, fino a quattro anni, da diminuire però sino a un terzo per il rito, a norma del comma 2 bis dello stesso articolo).
Dunque, la sospensione della patente di guida non può essere oggetto dell’accordo tra le parti: “In altri termini, l’applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti.” La Corte ha annullato, quindi, la sentenza del Tribunale di Trieste, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, e la rinviava al Tribunale de quo per la determinazione della relativa durata.