Chi lo avrebbe mai pensato che degli animali d’affezione potessero divenire oggetto di prova. La vicenda ebbe inizio presso il Tribunale del Riesame di Trieste che con apposita ordinanza disponeva il sequestro preventivo dei cani di una condomina che era stata indagata per i reati di cui agli artt. 674 e 659 c.p. in quanto immetteva rumori molesti e cattivi odori nel condominio, provocati dai suoi cani detenuti nel cortile in pessime condizioni igieniche, fatto questo che ormai perdurava da anni. A riprova dei fatti, la cui origine scaturiva da una precisa denuncia da parte di alcuni condomini, vi erano le valutazioni della ASL e dell’ARPA per i rilievi fonometrici. In considerazione di questi elementi di fatto, il Tribunale di Trieste, pur ritenendo legittima la detenzione dei cani da parte della condomina, ma per il fatto che gli animali potessero essere causa della reiterazione delle condotte delittuose in capo all’indagata, il tribunale ne disponeva il sequestro preventivo quale “cosa pertinente al reato“. L’indagata, dal canto suo, ritenendo ingiusta l’ordinanza del su citato Tribunale in quanto adduceva la motivazione che gli animali non siano oggetti ma esseri “senzienti” ricorreva in Cassazione dove con sentenza n. 54531, pubblicata in data 22 dicembre 2016, la III Sezione Penale respingeva il ricorso confermando la circostanza del sequestro degli animali concludendo che “il sequestro preventivo dei cani è legittimo: si tratta di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell’indagata può protrarre la loro consumazione”.
La riflessione fondamentale risiede nella necessaria tutela sancita nell’espressione dell’Art. 659 c.p. ovvero nel dovere in capo ai “padroni degli animali” di “impedirne lo strepito” poichè non è invocabile, a discolpa, la responsabilità sull’animale stesso in quanto depositario di un istinto insopprimibile ad abbaiare. La responsabilità è del detentore che non impedisce il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica. E’ sufficiente l’idoneità ad arrecare disturbo e non che il fatto si sia verificato in capo ad un numero preciso di individui.
A questo si aggiunga anche la violazione dell’art. 674 c.p. , ovvero il dovere di provvedere all’adeguata pulizia dei recinti in cui vengono custoditi gli animali, la cui omissione concretizzava l’immissione di esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie agli altri condomini