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La Violenza di genere ed il metodo SCOTLAND

No, non si tratta di Scotland Yard ( come avevo pensato, d’acchito, nel leggere la notizia) ma del cognome del ministro laburista inglese che ha promosso ed applicato questo metodo, che in Gran Bretagna ha dato ottimi risultati ed ha consentito un abbattimento notevole del numero di omicidi femminili: dal 2003 al 2010, nella sola Londra, si è passati da 49 a 3.

Con pragmatismo tipicamente anglosassone, il metodo Scotland è stato fondato su una semplice intuizione: allontanare fisicamente la donna vessata dal marito o convivente violento; l’avvocato, il medico, il poliziotto, l’assistente sociale che si trovi di fronte ad una donna in gravi difficoltà o con i segni fisici delle violenze subite, può chiamare immediatamente una sorta di “tutor” che applicherà una procedura, assegnando un punteggio di rischio: da altissimo (pericolo di vita immediato) a molto alto, a medio. In base a questo punteggio si procede, dando priorità al “codice rosso”.  Questo sistema non comporta riunioni interminabili e coordinamento di varie persone ex post, perchè le autorità coinvolte sono  state coordinate e predisposte alla tutela preventivamente, ma soprattutto dà la possibilità alla donna di lasciare l’abitazione e di essere sistemata, insieme ai propri figli,  in un alloggio pubblico o in una casa privata, se il primo non è immediatamente disponibile.

Il metodo Scotland vede anche  il coinvolgimento delle aziende, perché è fondamentale che le donne non perdano il lavoro, o ne ottengano uno,  per mantenere la propria indipendenza economica.  In Inghilterra sono circa 700 le aziende che hanno aderito al programma (dalle multinazionali alle piccole aziende private ).

In Gran Bretagna, grazie al metodo Scotland, la percentuale di aggressori sottoposti a procedimento penale è cresciuta, i rei confessi sono aumentati, le ritrattazioni delle vittime (spesso prodotto della sudditanza psicologica e della mancanza di mezzi di autonomia economica) sono diminuite, come pure  i casi archiviati e le assoluzioni per insufficienza di prove.

La proverbiale esterofilia italiana dovrebbe, talvolta, condurre all’imitazione di quanto di buono proviene da Paesi stranieri; un simile metodo potrebbe contribuire efficacemente all’attuazione delle norme contro la violenza domestica contenute nella Convenzione di Istanbul (1) .

 

(1) La Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l’11 maggio del 2011 ed entrata in vigore il 1 Agosto 2014, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, stipulato per la tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificamente anche nell’ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani. Nel lasso di tempo intercorso tra la firma e l’entrata in vigore, tuttavia,  il Parlamento italiano, dopo averne autorizzato la ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77,  insieme al Governo, ha tentato di attuare i contenuti della Convenzione con il D. L. n. 93 del 2013, convertito in legge n. 119 del 2013.

 

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