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Il Ministero conferma l’applicabilità dell’art. 180, comma 8, del codice stradale.

LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 80, 193, ECC. ACCERTATE SUL POSTO DAGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE, CON APPOSITI DISPOSITIVI NON OMOLOGATI, SONO REGOLARI

Ciò è quanto afferma, finalmente, in modo chiaro ed inequivocabile, il Ministero dell’Interno, con la propria Circolare del 05.10.2016, prot. N. 300/A/6822/16/127/9, in linea con l’analisi, lo studio e le conclusioni di IPS, con le pubblicazioni rispettivamente del 19/05/2016 10/6/2016, 14/07/2016 e il 15/09/2016, dibattute in occasione della Sessione GS4 tenutasi a Riccione lo scorso 15 settembre (si vedano i link seguenti):

http://www.iprofessionistidellasicurezza.it/2016/05/19/lart-180-lobbligo-esibizione-dei- documenti-guida/
http://www.iprofessionistidellasicurezza.it/2016/    06/10/livass-detta/-le-regole-al-ministero-dellinterno-sugli-accertamenti-delle-sanzioni/
http://www.iprofessionistidellasicurezza.it/2016/06/10/livass-detta-le-regole-al-ministero-dellinterno-sugli-accertamenti-delle-sanzioni/
http://www.iprofessionistidellasicurezza.it/2016/09/28/la-sicurezza-stradale-certezze-criticita-operative-nellaccertamento-delle-violazioni/

Approfondire, cercando di comprendere lo spirito delle norme e i suoi effetti sul piano operativo è ciò che contraddistingue l’attività informativa della Consulta Scientifica di IPS, non dimenticando affatto che i precetti del Codice della Strada sono finalizzati alla Sicurezza della circolazione stradale, motivo per cui ogni difficoltà interpretativa o, addirittura, carenza normativa, impianto lacunoso, devono essere superati.

ips riccioneNell’articolo post-evento di Riccione del 15 settembre scorso, nel fare un bilancio della giornata formativa, ci si riprometteva di non disperdere le energie profuse nell’impegno ad organizzare la discussione: “continuando nell’approfondimento e nella richiesta agli organi competenti a sanare le criticità che non dipendono dall’operato di quanti sono in servizio per la sicurezza stradale.”.

La risposta fattiva non ha tardato ad arrivare: con la sopracitata circolare, infatti, il Ministero dell’Interno, in riferimento al precedente Parere n. 3311 del 3.06.2016 (http://www.iprofessionistidellasicurezza.it/wp-content/uploads/2016/06/parere-mit-prot-3311-del-3-giugno-2016-su-controlli-193-e-80.pdf), entra nello specifico dell’art. 201 CdS, comma 1-bis, lettera g-bis, che prevede si possa procedere all’accertamento delle infrazioni a mezzo di appositi dispositivi di rilevamento e, quindi, si sofferma sull’applicabilità della procedura ex art. 180, comma 8, C.d.S., nei casi in cui la violazione non venga contestata nell’immediato.

Per comodità di consultazione dei nostri lettori, riportiamo i commi dell’art. 201 Cds sopracitati:

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: …omissis…
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

1-ter. …omissis...Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma  1-bis  non  e’ necessaria la presenza  degli  organi  di  polizia  stradale  qualora l’accertamento   avvenga   mediante   rilievo   con   dispositivi  o apparecchiature che sono stati  omologati  ovvero  approvati  per  il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

E’ opportuno fare alcune precisazioni circa le modalità di accertamento delle violazioni elencate nel richiamato comma, per le quali la contestazione può essere effettuata anche non immediatamente, qualora vengano accertate tramite appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. Rileva il Ministero che “Il presupposto principale in presenza del quale, in tali ipotesi, è consentito derogare al principio della contestazione immediata è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati ai sensi dell’art. 45 C.d.S. per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto. D’altra parte, però, secondo quanto previsto dal comma 1-quater dell’articolo 201 C.d.S., l’omologazione o l’approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell’organo accertatore.” Aggiungiamo per completezza d’informazione che, come si può leggere nella  pubblicazione IPS del 15/08/16, la Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 18/06/2015 prescrive obbligatoriamente anche la taratura, per gli Autovelox.

Volendo riassumere fin qui le esegesi interpretative succedutesi, pensiamo che sia oramai chiaro  che, allo stato attuale, le apparecchiature automatiche non siano atte ad accertare da REMOTO (leggasi: dalla mera visione del filmato in ufficio)  le violazioni che attengono all’art. 80 C.d.S. (circolazione senza la prescritta revisione) e all’art.193 C.d.S. (senza aver sottoposto il veicolo alla copertura assicurativa) se dette apparecchiature non sono state preventivamente omologate e, a quanto pare, di omologate non ve ne sono, a detta dello stesso Ministero dei Trasporti.

Secondo il richiamato comma 1-bis, alla lettera g-bis, è possibile l’accertamento solo attraverso l’attività in presenza dell’agente che accerti tale violazione anche mediante taccuino elettronico (Street Control).

In questo caso il Ministero dell’Interno, al fine di arrivare a fugare ogni dubbio derivante da un possibile errore da parte della comunicazione giunta attraverso la banca dati del MIT in fase di primo accertamento, con quest’ultima CIRCOLARE DEL 05/10/2016, conferma pienamente la legittimità della scelta operativa di inviare l’art.180, comma 8, del C.d.S. al proprietario del veicolo, al fine di accertare la sua situazione in materia di revisione ed assicurazione auto. Infatti, il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della P.S., conclude affermando che: “Diversamente opinando, infatti, si limiterebbero consistentemente i poteri di accertamento dell’organo di polizia che verrebbe privato di essenziale strumento per l’esercizio delle proprie funzioni.”

Ora, un ulteriore passo sperato è quello che si dia corso ulteriore al processo di dematerializzazione attraverso la realizzazione di una banca dati, al cui flusso informatico le Polizie Locali e dello Stato possano attingere potendo finalmente contare su informazioni certe e probanti, come  attualmente fornite dalla banca-dati del MIT, per i dati concernenti i proprietari dei veicoli.

 

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