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Stalking, con l’art. 612 bis c.p. siamo al sicuro?

Il termine inglese “Stalking” mutua dal gergo della caccia con il senso di

appostarsi, avvicinarsi di soppiatto alla preda

Il motivo per cui è stato recentemente utilizzato per indicare comportamenti persecutori e molesti è, quindi, di facile intuizione: lo stalker, la persona che mette in atto gli atti persecutori, è a tutti gli effetti un cacciatore: segue le tracce della sua vittima, la spia, la pedina, la sorveglia, le si avvicina di soppiatto, la attira in tranelli ed inganni, cerca in tutti i modi di catturarla e farla sua.

Quando si parla di stalking facciamo riferimento,quindi, a tutti quei comportamenti persecutori messi in atto da un molestatore ai danni di qualcuno che intende avvicinare, convincere, spaventare o punire e che la vittima percepisce con fastidio e/o paura, al punto da essere costretta a subire sconvolgimenti anche profondi a livello psicologico e pratico nella vita quotidiana.

Il termine Stalking è stato finora tradotto nella lingua italiana con espressioni del tipo: “sindrome del molestatore” o “sindrome delle molestie assillanti”. Giuridicamente i comportamenti persecutori in danno di alcuno sono puniti dall’art. 612 bis c.p., normativa abbastanza recente (2009), con cui si tutela la libertà di autodeterminazione, di agire e, nella sua accezione negativa, di non essere costretti a subire le condotte altrui, sino a comprendere l’ulteriore bene giuridico dell’incolumità individuale, allorquando la condotta molesta provochi un perdurante e grave stato di ansia o di paura.

  Art. 612 bis c.p. “Atti persecutori”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2) La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto ècommesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3) La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela ècomunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. (4)”

Lo stalker può seguire due principali interessi nei confronti della vittima, i quali determinano anche la scelta dei suoi metodi di azione:

A) se persegue un interesse negativo: siamo in presenza di una persona che è “nutrita” da sentimenti di vendetta per un evento o un’ esperienza che ha percepito come ingiustizia, torto o sconfitta subiti. Esempi tipici sono le persecuzioni di ex partner incapaci di accettare la fine di una relazione e desiderosi di vendetta; ma ci sono anche storie di medici o psicologi perseguitati da ex pazienti, giudici e avvocati minacciati da ex clienti o imputati, dirigenti del personale infastiditi da lavoratori che hanno dovuto licenziare, etc., nonché persone comuni ma con personalità narcisistiche, spesso di sesso femminile, che attraverso la seduzione di malcapitati di turno trovano alleati che sposano le loro cause e spalleggiano le loro azioni e le loro finalità. Le azioni solitamente consistono nel disturbare i vari ambienti frequentati dalla vittima, i suoi ambiti professionali e le frequentazioni lavorative, affettive ecc., attraverso vere e proprie molestie: minacce, ricatti, diffamazioni, ma non mancano i danneggiamenti, atti di violenza che possono anche essere portati contro persone o animali cari alla vittima, ma anche, come nel caso di cui sopra, contro se stessi, al fine di mostrare i segni di un vittimismo inesistente sul piano della realtà ma recitato affinchè gli altri si convincano che sia tale.

B) se mosso da un interesse positivo: il suo obiettivo è trovare, o ritrovare, l’attenzione della vittima nei suoi riguardi. Può essere innamorato, o meglio ossessionato, e mirare a riallacciare rapporti interrotti, oppure può voler ottenere un’attenzione particolare. Le azioni scelte, in questo caso, sono apparentemente gradevoli e gentili nei confronti della vittima (invio di lettere d’amore, poesie, regali, attenzioni gentili, etc). Poiché la vittima, al contrario,  le vive come indesiderate, esse rappresentano, a prescindere dall’intenzione dell’agente,  comportamenti molesti. Inoltre, poiché continuano nel tempo aumentando spesso nella frequenza e nel contenuto, possono diventare anche odiose ed imbarazzanti, ossessionanti, oserei dire. Infatti, il categorico rifiuto della vittima o la sua indifferenza non sono sufficienti a far desistere il molestatore dalla sua azione; anzi,  il risultato che la vittima ottiene opponendosi o facendo finta di niente è esattamente l’opposto: la persecuzione aumenta di intensità o, ancora peggio, l’interesse dello stalker si trasforma da positivo in negativo. La gamma delle condotte che possono essere qualificate come molestia assillante (o “atto persecutorio”) è piuttosto varia: il sorvegliare, aspettare, inseguire, raccogliere informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti, le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o nel luogo di lavoro, i pedinamenti, i tentativi (anche indiretti) di comunicazione e di contatto, ad esempio con lettere, telefonate, e-mail, chat-lines (cyberstalking), sms, scritte sui muri, in cui si lasciano continuamente messaggi (a casa, in ufficio, sull’auto…), oppure  si inviano fiori e regali o si fanno visite a sorpresa, con incontri “casuali” nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Non sono infrequenti i comportamenti illeciti di violazione della corrispondenza, rubata alla vittima o semplicemente letta,  la diffusione di dichiarazioni diffamatorie e oltraggiose nei suoi riguardi, la minaccia di usare violenza verso di lei, ma anche nei confronti dei suoi familiari o di altre persone o  animali a lei cari, anche infiltrandosi negli spazi abitativi della vittima al fine di danneggiare, imbrattare o distruggere le proprietà della malcapitata.

Al di là delle modalità specifiche che distinguono i singoli casi, in genere la persecuzione è il frutto della combinazione di più azioni moleste, così pervasive da condizionare ogni aspetto della vita personale e professionale della vittima, perchè ne limita la libertà e ne viola la privacy. Il dover subire la costante presenza e il controllo imposti dallo stalker pone la vittima in uno stato di perenne emergenza, e stress psicologico dovuti alla preoccupazione, all’angoscia e alla paura per l’ incolumità propria e dei propri cari. Anche qui la vittima si percepisce come impotente e sola. A parere di chi scrive, la norma si presenta insufficiente a fungere da deterrente perchè non tiene affatto conto della personalità dello stalker, che non si fermerà se non quando non porterà a termine il suo progetto di sopraffazione della vittima prescelta. Infatti, dall’ entrata in vigore dell’articolo 612 bis c.p., non sono avvenuti significativi cali nelle pratiche aberranti di restringimento delle autonomie dei perseguitati, della distruzione della loro identità ed in ogni sfera vitale (familiare, relazionale e lavorativa).

A riprova che l’inasprimento delle pene per chi si rende responsabile di azioni persecutorie non ha un effetto deterrente, perchè non tiene conto delle caratteristiche personologiche dell’offender, il movente e la personalità dello stesso, fondamentali per attuare delle politiche di contrasto al fenomeno. L’ammonimento del Questore, ad esempio, non tutela abbastanza la vittima poichè la pulsione aggressiva dello stalker supera la razionalità sulle conseguenze delle sue azioni. Infatti, dall’entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2009 le denunce per Stalking sono state oltre 51.000. Il 77,7% delle vittime sono di sesso femminile. Oltre il 90% delle persone denunciate o arrestate era già stato segnalato per il reato[1]A ben vedere i numeri in possesso del Governo non sono confortanti e non fanno che confermare che le politiche attuate in questi anni non hanno sortito l’effetto deterrente; non a caso si è ritenuto di incrementare il numero delle misure di prevenzione da applicare agli stalker. Ciò nonostante, si è avuto un incremento del numero delle vittime a partire dal 2014, poi in calo nell’anno successivo.

Omicidi volontari consumati in Italia (fonte D.C.P.C. – dati operativi aggiornati il 04.03.2015)

4 MARZO 2012 3 MARZO 2013 4 MARZO 2013 3 MARZO 2014 Var. % 4 MARZO 2014 3 MARZO 2015 Var. %
Omicidi commessi * 526 505 -3,99% 427 -15,45%
…di cui con vittime di sesso femminile 156 177 13,46% 137 -22,60%
…di cui in ambito familiare/aff 172 177 2,91% 163 -7,91%
…di cui con vittime di sesso femminile 107 122 14,02% 102 -16,39%

* i dati sono espressi al netto delle 366 vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 (di cui 92 di sesso femminile)

Numero dei delitti commessi in Italia con incidenza percentuale di vittime di sesso femminile (fonte SDI-SSD – dati non consolidati aggiornati il 04.03.2015)

4 MARZO 2012 3 MARZO 2013 incidenza % vittime di sesso femminile 4 MARZO 2013 3 MARZO 2014 incidenza % vittime di sesso femminile variaz % tra i periodi variaz % tra i periodi per le vittime di sesso femminile 4 MARZO 2014 3 MARZO 2015 incidenza % vittime di sesso femminile variaz % tra i periodi variaz % tra i periodi per le vittime di sesso femminile
LESIONI DOLOSE 70.162 40,70% 66.867 40,79% -4,70% -3,19% 59.719 40,04% -10,69% -13,80%
PERCOSSE 16.047 48,05% 15.640 47,75% -2,54% -3,16% 13.690 46,61% -12,47% -17,04%
MINACCE 87.663 45,17% 87.383 45,30% -0,32% 1,23% 76.165 44,30% -12,84% -15,20%
VIOLENZE SESSUALI 4.948 89,96% 4.607 91,24% -6,89% -7,01% 3.624 91,70% -21,34% -22,31%
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI 10.986 81,09% 12.846 81,77% 16,93% 18,79% 11.223 80,94% -12,63% -14,79%
ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis) 11.834 77,05% 13.300 77,72% 12,39% 10,52% 10.029 77,21% -24,59% -24,80%
ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis co.1) 7.393 72,02% 7.814 71,95% 5,69% 3,74% 5.989 71,33% -23,36% -23,87%
ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis co.2) 4.074 86,83% 5.091 87,61% 24,96% 24,14% 3.751 87,50% -26,32% -26,21%
ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis co.3) 367 75,51% 395 69,93% 7,63% 4,34% 289 70,30% -26,84% -25,92%

 

4 MARZO 2012 3 MARZO 2013 4 MARZO 2013 3 MARZO 2014 Var. % 4 MARZO 2014 3 MARZO 2015 Var. %
AMMONIMENTI 1.088 1.403 28,95% 1.305 -6,99%
di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013 194 N.D. 345 77,84%
ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS 127 N.D. 244 92,13%
DIVIETO DI AVVICINAMENTO 3.576 4.765 33,25% 4.460 -6,40%

 

    1. (Fonte http://www.interno.gov.it/sites/default/files/slide_fenomeno_stalking_0.pdf)

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