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Essere risarciti quando l’incidente è causato da un pirata della strada

 

Il Codice della Strada obbliga ad assicurare ogni  veicolo a motore che circoli su strada, anche se è fermo su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, essendo anche quest’ultimo assoggettato al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. Purtroppo, secondo la stima ANIA, sono circa 3.900.000 i veicoli circolanti senza che abbiano regolare copertura assicurativa, ma a garantire che ogni utente della strada sia risarcito nel caso in cui cada vittima di  un incidente stradale  il cui veicolo controparte risulti non essere assicurato, oppure che questi  non sia identificabile poiché datosi alla fuga, è stato istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Questo fondo ha l’obbligo di intervenire su richiesta del danneggiato che lamenti danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato,  agendo per mezzo di Compagnie assicuratrici designate dall’IVASS e che sono diverse a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro stradale. Le ipotesi in cui è possibile ottenere il risarcimento sono espressamente stabilite dalla legge, e si tratta delle seguenti tipologie di danno derivanti da:

  • veicolo ignoto

in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona.

  • veicolo non assicurato

in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che le lesioni alle persone.

  • veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario

l’ipotesi  è quello del veicolo ad esempio rubato. In questo caso vengono risarciti i danni alle persone e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà (esempio i minori) oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione non autorizzata del mezzo, inconsapevoli dell’uso illegittimo del veicolo.

Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:

  • veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo(Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento;
  • veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo(Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a richiestedirisarcimento@pec.consap.it

in alternativa con raccomandata a/r sia alla Consap S. p. A., presso la sede legale di Roma, in Via Yser 14, 00198 che all’ “Impresa Designata“, cioè una compagnia di assicurazioni designata all’incirca ogni tre anni dall’ISVAP e individuata in base al luogo di accadimento del sinistro. Sarà infatti proprio l’impresa designata a trattare la pratica e a liquidare il danno. Qui di seguito la tabella delle imprese designate, come indicato nel provvedimento-n-32-del-19-maggio-2015

Impresa designata Sede Regione o gruppo di regioni in cui si è verificato il sinistro.
GENERALI ITALIA S.P.A. Mogliano Veneto CAMPANIA

FRIULI- VENEZIA GIULIA

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA Verona BASILICATA

VENETO

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Torino VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

LIGURIA

SARDEGNA

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI Trieste LOMBARDIA

MARCHE

LAZIO

PUGLIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Bologna TRENTINO A.A.

TOSCANA

EMILIA ROMAGNA

ABRUZZO

MOLISE

SICILIA

REPUBBLICA DI SANMARINO

SARA ASSICURAZIONI S.P.A. Roma UMBRIA

CALABRIA

 

Nella domanda di risarcimento dovranno essere indicati tutti i riferimenti del sinistro: da quelli temporali (data, ora e luogo) a quelli sostanziali (veicoli coinvolti, conducente e proprietario,  dinamica, autorità intervenute, entità del danno e/o lesioni), analogamente a quanto avviene per un sinistro la cui richiesta viene inoltrata ad una compagnia assicurativa della controparte, in situazioni in cui non è possibile l’indennizzo diretto. Ricevuta la richiesta di indennizzo,  previa verifica dei requisiti necessari ad ottenere il risarcimento, il Fondo viene attivato  da parte della Compagnia designata. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione detta Compagnia è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento o, in alternativa, comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.

Per effetto del D.lgs. n. 209/2005 così come modificato dal D.lgs. n.128/2007 art. 128, vi sono dei massimali di cui il Fondo dovrà tener conto che dall’11 giugno 2012 è di € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente e a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro.

Cosa accade al termine dell’avvenuto risarcimento?

La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro con veicolo non assicurato e a richiedere a questi  il rimborso di quanto risarcito al danneggiato procedendo nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma qualora non provvedesse.

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