Con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 del Codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature elettroniche impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, in via incidentale, dalla Corte di Cassazione , adita per una controversia sul corretto funzionamento dell’Autovelox, nonostante una costante giurisprudenza della stessa Cassazione per anni avesse escluso l’obbligo di taratura degli strumenti automatici di rilevazione. Stavolta, il giudice rimettente assume che l’art. 45 del codice stradale consentirebbe, in modo irragionevole, che le apparecchiature suddette possano svolgere accertamenti irripetibili sulla base di un funzionamento che si presume corretto solo per la conformità al modello omologato e anche a distanze temporali di parecchi anni. Pertanto, verrebbe violato il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. It., per esclusione della fattispecie disciplinata dall’art. 45 del Codice della strada dalle normative generale ed internazionale che considerano la velocità un’ unità di misura, ancorché derivata. ( La motivazione principale con cui si è sempre esclusa la taratura risiedeva nel fatto che la velocità non fosse una misura di base del Sistema Internazionale, bensì una grandezza derivante dal rapporto spazio/tempo). La Consulta ha accolto il ricorso, spiegando come l’art. 45 collida col principio di razionalità pratica, in base al quale qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni di caratteristiche, a causa dell’umidità, degli urti, del trascorrere del tempo, con la conseguente variazione dei valori misurati. L’esonero da verifiche periodiche, pertanto, appare irragionevole; i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica riposta in un settore di rilevanza sociale quale quello della sicurezza stradale. La sentenza in parola rientra nel novero delle sentenze di accoglimento additive: esse sono dispositivi con cui la Corte Costituzionale accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiara l’incostituzionalità della disposizione di legge, nella parte in cui il testo non prevede quello che dovrebbe prevedere. In questo genere di sentenza, il potere di annullamento che l’art. 136 Cost. conferisce alla Consulta si costruisce come eliminazione di un ostacolo (l’omissione legislativa); ostacolo che impedisce l’esplicazione della norma (l’obbligo di taratura, nel caso di specie) la quale viene considerata esistente in modo implicito nell’ordinamento giuridico, sebbene non ne esista materialmente e letteralmente il dispositivo.
