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Introduzione del reato di frode e depistaggio per i pubblici ufficiali

Con legge n. 133 l’11 luglio 2016, è  stato introdotto nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio, pubblicato in G.U. Serie Generale n.166 del 18-7-2016, entrata in vigore il 02/08/2016 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/18/16G00145/sg).

Il provvedimento si compone di tre articoli:

L’articolo 1, comma 1, sostituisce l’art. 375 del codice penale che prevedeva, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della pena se dal fatto derivava una condanna nel compimento di falsità processuale, mentre ora punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

  • mutare artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
  • affermare il falso o negare il vero ovvero tacere, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

Nei delitti contro l’amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Di questo avviso è la Cassazione che si è espressa non sentenza n. 1096/1999.  La norma ha carattere però sussidiario in quanto è applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato ed è un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Nel testo approvato dalla Camera, prima delle modifiche apportate in Senato, il reato era comune, “chiunque” poteva incorrere in questa violazione e di conseguenza la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava l’applicazione di un’aggravante.

Il disposto normativo evidenzia delle ipotesi aggravate quando:

  • il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà);
  • il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni)

La pena invece sarà diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopererà per:

  • ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
  • evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
  • aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

Detto nuovo impianto normativo modifica anche l’art. 376 c.p. “Ritrattazione. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento” in quanto, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, non è punibile colui che, entro la chiusura del dibattimento, ritratti il falso e manifesti il vero.

Viene altresì previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per taluni gravi delitti come elencato nel novello disposto all’art. 1 della presente legge, ed in particolare sancisce:

La prescrizione non estingue i reati  per  i  quali  la legge prevede la pena 
dell'ergastolo, anche  come  effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.».

Nota importante:

La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo'
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e' stata presentata.

quando le azioni criminose riguardano l’instaurarsi di un processo su cui deve intervenire la condizione di procedibilità della querela, richiesta o istanza, e questa non e’ stata presentata, non è possibile dare avvio al processo penale per depistaggio e/o frode processuale a carico dell’autore.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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