Il principio che andremo a sostenere è quello di non cadere nell’errore di ritenere che le Sentenze di Cassazione, quando vengono emesse non a Sezione Unite, siano tali da poter generare una modifica operativa nell’applicazione delle ordinarie dello Stato. Molto spesso si assiste ad un controproducente allarmismo che si traduce in una modifica inopportuna delle modalità di comportamento sanzionatorio. Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, (Codice della Strada), nella gerarchia delle fonti rappresenta una legge ordinaria a materia speciale in quanto statuisce tutto ciò a cui è soggetto un utente della strada, indipendentemente dalla natura privatistica della strada stessa, quando essa è destinata all’uso pubblico. Si noti, a questo proposito, come il legislatore abbia voluto garantire al massimo gli interessi pubblicistici andando a disciplinare la circolazione anche in aree private facendo prevalere la natura dell’uso. Su questa base, nel contesto specifico di ciò che è in argomento, ovvero il parcheggio nelle aree disciplinate dalla sosta a pagamento, come discipinato dall’ art. 7 comma 1 e 15 che recita espressamente: ” Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.” Non basta.
Il Titolo V trattando espressamente delle Norme di Comportamento, ha previsto all’ Art. 140. “Principio informatore della circolazione.” al comma 2 “I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono”, trovando specificato all’Art. 157 al comma 6 “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.” e al comma 8 “Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169”.
Premesso che i Comuni possono, secondo quanto attribuitogli dall’art. 7, comma 1, lett. f) ” stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane]; e che in considerazione di ciò deve, secondo quanto disposto dal comma 8 “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.” dovendo altresì finalizzare (comma 7) “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.” mantenendo così le finalità di interesse pubblicistico della gestione dell’area anche in riferimento agli introiti. Quest’ultimo aspetto non è di poco conto, se pensiamo al fatto che il mancato pagamento (ed un mancato sanzionamento) rappresenta un danno erariale.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.
Ciò supposto, si determinerebbero due diverse ipotesi di sanzionamento:
a) se la sosta viene effettuata omettendo integralmente il pagamento, si applica la sanzione di cui all’art. 7 c. 14 CdS;
b) se la sosta si prolunga oltre l’orario per il quale è stato corrisposto il pagamento del parcheggio, non si applicherebbe la sanzione prevista dall’art. 7 1° e 15° CdS ma si dovrebbe procedere al recupero delle ulteriori somme dovute sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997 “I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.”
Vi ricordate? il… del con sentenza numero n. 888/2012 Circolare min. trasporti 2074/2015 Lo ha disposto il Tribunale di Treviso, sezione prima civile, nella sentenza n. 1069/2016 – http://www.studiocataldi.it/articoli/22551-strisce-blu-niente-multa-se-il-ticket-e-scaduto.asp link con tutta la giurisprudenza http://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=strisce-blu La sosta nelle strisce blu con il ticket scaduto va sanzionata alla stessa stregua di quanto avviene quando l’automobilista non si munisce di biglietto. Ad affermarlo è la Cassazione, con la recente sentenza n. 16258/2016, rigettando il ricorso di un automobilista contro la decisione del tribunale di Chiavari di rigetto dell’opposizione avverso il verbale emesso dalla Polizia Municipale per aver sostato con la propria autovettura negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu un’ora oltre il tempo stabilito. Secondo il ricorrente, chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive, non incorrerebbe in alcuna violazione del codice della strada ma soltanto in violazione dell’obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il contrassegno, regolata dal codice civile. Per il Palazzaccio, tuttavia, non è così. Discostandosi dai pareri del ministero delle infrastrutture (da ultimo il n. 2074/2015), con i quali era stato ribadito che la sanzione prevista dall’art. 7 comma 15 del codice della strada scatta solo nel caso di omissione dell’acquisto del biglietto o per violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata, mentre nelle aree di sosta a “tempo indeterminato” lo sforamento va considerato un inadempimento contrattuale, la Cassazione afferma il contrario: tale infrazione si traduce in un’evasione tariffaria. A sostegno della sua decisione, la Suprema Corte cita anche la giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. sentenza n. 888/2012), secondo la quale la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico, nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket, o “con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, configura una ipotesi di danno erariale per il comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dall’applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento”. In questo quadro giurisprudenziale, sottolineano i giudici di Piazza Cavour, va affermato il principio secondo cui in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, “ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’articolo 7, comma 15 del Codice della strada”. Il parcheggio del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo pagato, “ha quindi natura di illecito amministrativo e non si trasforma in un inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta”.