Com’è noto, è operativo in Italia da diversi mesi il sistema “Cross Border“, ovvero il sistema automatizzato di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi dell’Unione Europea, ai sensi della Direttiva 2011/82, sostituita con la Direttiva 2015/413 e recepita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37.
La Direttiva prevede e disciplina, al fine di assicurare un elevato livello di protezione di tutti gli utenti della strada, lo scambio tra l’Italia e gli altri Stati membri dell’Unione Europea, delle informazioni sulle infrazioni in materia di Sicurezza Stradale e l’applicazione di sanzioni qualora tali infrazioni siano state commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ avvenuta la violazione.
Quale protezione s’intende perseguire? A beneficio di chi?
L’obiettivo che si prefiggono le autorità Governative Europee è quello di accrescere la sicurezza sulle strade, rendendo possibile identificare coloro che commettono infrazioni al codice stradale dei vari Stati quando circolano all’estero.
L’interscambio avviene attraverso i Punti di Contatto Nazionali (National Contact Point) dei vari Paesi, il punto di contatto italiano è stato individuato nel Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
E’ importante precisare che la direttiva si applica solo ed esclusivamente alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale, che al momento sono soltanto le otto qui elencate, augurandoci che tali previsioni siano ulteriormente incrementate:
a) eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Come funziona?
La procedura per lo scambio delle informazioni prevede che gli organi di Polizia, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, trasmettano al Punto di Contatto Nazionale, via collegamento telematico, le richieste dei dati relativi ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell’Unione secondo uno schema definito nell’Allegato I che prevede l’indicazione specifica dello “Scopo della consultazione” che dovrà riportare uno dei casi sopra riportati, tale informazione è necessaria al fine di evitare accessi e consultazioni non in conformità alla direttiva europea e al decreto legislativo nr. 37/2014.
E’ fondamentale precisare che nella direttiva vi è un chiaro riferimento al trattamento dei dati che risponde alla normativa in materia di privacy con riferimento al Decreto Legislativo nr. 196/2003 e successive modifiche pertanto gli accessi non in conformità alla direttiva europea e al decreto legislativo nr. 37/2014 sono individuati come illeciti e non pertinenti e verranno valutati come violazioni in materia di dati personali.
Dopo anni e molte arrabbiature, finalmente quando ci vedremo sorpassare in velocità, specie in autostrada, da veicoli con targa straniera, sia per i cittadini che per gli addetti ai lavori, l’attuazione della “direttiva cross border” condurrà, finalmente, alla prima grande vittoria verso i tanti furbetti che sapendosi alla guida di auto con targa straniera, si permettono gravi violazioni nella consapevolezza di “farla franca”. Stop pertanto alle auto “fantasma” per le tipologie di violazioni sopra menzionate perchè è grazie alla volontà delle Agenzie Governative Europee, grazie al Cross Border, che si potrà porre fine “all’impunibilità”, a quella sorta di “immunità” di cui godevano i conducenti di targa estera.