IPS-I Professionisti della Sicurezza ha inteso raccogliere il vivo interesse degli operatori di polizia stradale che quotidianamente contribuiscono a garantire la sicurezza della circolazione, e l’innegabile preoccupazione circa gli adempimenti inerenti gli accertamenti al codice stradale relativi alla mancanza della copertura assicurativa e della revisione alla luce dell’introduzione di dispositivi di rilevamento. Questo è il giusto motivo per il quale si è voluto dare corso ad un approfondimento congiunto su argomenti importanti e quanto mai necessari, come quello dell’accertamento, contestazione e notifica delle violazioni delle norme del Codice della Strada, sia sul piano prettamente giuridico che su quello prettamente operativo. Su quest’ultimo aspetto ci si soffermerà con particolare attenzione al fine di contribuire a fugare i dubbi che attanagliano quanti si trovano ad operare per ripristinare la legalità, vedi gli Organi di Polizia Stradale (e tra questi il personale della Polizia Locale), ma perché no, anche le Istituzioni ed i cittadini.
Le norme fondamentali che regolamentano compiutamente l’accertamento, la contestazione e la notifica delle violazioni amministrative sono contenute nella disciplina generale di cui alla Legge 689/1981 e, in materia di circolazione stradale, nella disciplina speciale di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. e ii., che prevale su quella generale, come previsto dall’art. 194 del C.d.S.. Costituisce principio ormai consolidato anche in giurisprudenza che la disposizione generale, in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall’art. 14 della legge n. 689/81, deve ritenersi derogata dalla regolamentazione speciale prevista in materia di infrazioni derivanti dalla trasgressione delle norme sulla circolazione stradale come dettagliatamente emergenti dagli artt. 200 e 201 del vigente C.d.S (approvato, in origine, con D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285).
Il richiamato art. 200, al comma 1 (come da ultimo, modificato dalla L. 29 luglio 2010, n 120, art. 35) dispone, in via generale, che la violazione
“fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis del C.d.S., quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (con obbligo, in ogni caso, di notificazione del verbale ai soggetti solidalmente responsabili, di cui all’art. 196 del medesimo Codice, “entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento”).
Al comma 2 dello stesso articolo (come sostituito dallo stesso art. 35 della recente L. 120/2010) è stata prevista la facoltà, per l’organo accertatore, di redigere il verbale di contestazione anche con l’ausilio di sistemi informatici, sottolineandosi, però, come anche in tal caso il verbale deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, degli elementi essenziali idonei all’identificazione del trasgressore e della targa del veicolo mediante il quale sia risultata commessa l’infrazione, aggiungendosi che, a tal fine, occorre, comunque, ricollegarsi alle previsioni emergenti dal regolamento dello stesso C.d.S. (già approvato in origine con il D.P.R. n. 495 del 1992 e ss.mm. e ii.).
Tale previsione normativa sottolinea il passaggio dall’era jurassica della “multa” quale strumento cartaceo su cui attestare la commissione di un “reato contravvenzionale”, poi depenalizzato con la Legge n. 689/81, ad una attività più evoluta, grazie all’era tecnologica, che consente all’operatore di polizia di poter utilizzare dispositivi in grado di accelerare il flusso di informazioni dematerializzate, ovvero di dare contezza delle condizioni di circolazione di un veicolo e/o di un conducente nell’IMMEDIATO, e con CELERITA’, moltiplicando in maniera esponenziale il numero dei controlli.
Il problema qui sorge, ovvero nella gestione della mole di informazioni che il moderno poliziotto acquisisce in tempo reale, notizie su fatti che in qualche modo possono pregiudicare la sicurezza della circolazione.
Che fare?
Ignorare l’informazione, rallentare i controlli oppure (come logico sia) cercare una soluzione operativa incentrata su norme esistenti e su una consuetudine che spinga il legislatore ad integrare e/o modificare le norme esistenti quando il valore da tutelarsi è un bene fondamentale
per la collettività?
Questa è la seconda ragione per cui ci si propone questa analisi, anche per evidenziarne le eventuali carenze, se occorre, rispetto alle necessità concrete in risposta alla contestualità lavorativa del personale di polizia stradale, cioè in ratio di quella realtà che vede gli operatori di Polizia Stradale agire con il supporto di dispositivi tecnologici anche per sopperire alle carenze di personale nonchè al turn-over ormai inesistente poiché il ricambio generazionale, mediante appositi concorsi, è divenuto un vero miraggio in ragione dei pesanti tagli alla spesa pubblica.
Tornando all’excursus giuridico, l’articolo 201 del Codice della Strada pare destare non poche perplessità rispetto alla mutata prassi operativa di accertamento delle violazioni al codice stradale, per effetto, ripetiamolo, dell’ausilio di nuove tecnologie sempre più attente al problema della sicurezza, che hanno prodotto una brusca accelerazione dell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni inerenti particolari violazioni alla circolazione stradale. Il problema della sicurezza della circolazione in primis, a fronte di chi sostiene che alcune norme di detto articolo impediscano formalmente di poter sanzionare i veicoli lasciati in sosta nella sede stradale, senza che il conducente/proprietario/obbligato in solido abbia provveduto ad effettuare la necessaria revisione (Art.80 C.d.S.) e la relativa copertura assicurativa (Art. 193 C.d.S.) è in sostanza la “destinatus ad exitus“, ovvero ciò che dobbiamo risolvere.
Abbiamo visto come l’articolo in esame imponga la regola della contestazione immediata in quanto essenziale alla correttezza del procedimento sanzionatorio, potendo svolgere una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa da parte del trasgressore che sarebbe, in questo modo, posto in grado nell’immediatezza di addurre le proprie motivazioni circa la violazione contestatagli, ad esempio, uno stato di necessità (art. 4 della L. 689/81 “Cause di esclusione della responsabilità”).
Tuttavia sono previste deroghe ed eccezioni
la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione a causa di motivi che non la rendano possibile, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento.
Queste eccezioni sono espressamente previste dal suddetto articolo 201 e dal regolamento di attuazione: D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 384. (Casi di impossibilità della contestazione immediata).1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- sorpasso in curva;
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa sull’argomento affermando che l’elenco delle ipotesi di eccezione “non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica” (Cassazione 12865/2008).
Il richiamato art. 201 (come modificato dall’art. 36 della recente L. 29 luglio 2010, n. 120) sancisce che la contestazione deve avvenire attraverso la notificazione del verbale “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata” entro 90 giorni dall’accertamento (mentre prima il termine era di 150 giorni) e che nel verbale medesimo devono essere riportati i motivi che non hanno consentito di procedere alla contestazione contemporaneamente all’accertamento, rendendola impossibile. Diversamente, il menzionato art. 14 della legge 689/81 si limita soltanto a prevedere che la contestazione debba essere attuata mediante la notificazione del verbale quando non sia avvenuta nella forma immediata, prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna prescrizione in ordine alla successiva necessità di indicare i motivi che non avevano permesso di dar luogo alla contestazione in modo contemporaneo al realizzato accertamento.
Dal confronto di quest’ultima disciplina di carattere generale con quella specifica contemplata per le violazioni al codice della strada si evince la conseguente inapplicabilità a quest’ultima del principio, costantemente affermato in relazione alla prima, in virtù del quale la mancata contestazione immediata, pur ove possibile, della violazione non produce alcun effetto estintivo, a condizione che si sia comunque proceduto alla tempestiva notificazione degli estremi della violazione oggetto dell’accertamento nel prescritto termine. Al contrario, con riferimento al sistema predisposto nel codice della strada, si desume che la contestazione immediata della violazione delle disposizioni precettive dallo stesso previste riveste un ruolo essenziale in funzione dello svolgimento legittimo del procedimento sanzionatorio, ragion per cui non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende invalidi i successivi atti del medesimo procedimento, con la puntualizzazione che, in ogni caso, qualora non si proceda a contestazione immediata deve esserne data contezza, esprimendo i relativi motivi, nel verbale di contestazione successivamente notificato (vedasi per esempio Cass. N. 19902 del 2009, dove viene enunciato il principio di diritto che le ipotesi elencate dall’art. 384 del Reg. di Esecuzione al C.d.S. costituiscono solamente dei casi previsti a titolo esemplificativo e non tassativo). Questa regola, in via di principio è stata oggetto di applicazione soprattutto in relazione a un tipo di contestazione che ha costituito uno dei maggiori spunti di contenzioso giudiziario, ossia con riferimento a quello concernente le violazioni delle norme sui limiti di velocità (disciplinate essenzialmente negli artt. 141 e 142 C.d.S.) compiute attraverso l’utilizzazione di apparecchiature di rilevamento elettronico cosicchè, in mancanza di contestazione immediata della violazione, si è ritenuto necessario che nel verbale notificato venissero indicate le ragioni per le quali non era stato possibile procedere alla contestazione immediata, sulla sussistenza delle quali era possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità organizzative dei servizi di vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione. La giurisprudenza ha, peraltro, rilevato, che l’art. 384 del citato regolamento di esecuzione identificava alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, tipizzandoli, senza, perciò, lasciare, in caso di loro sussistenza, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di contestazione implica di per sè la giustificazione della mancata contestazione immediata, stante l’affermazione ex lege della sua impossibilità.
Nel contesto di questo quadro normativo che ha conosciuto numerose modifiche al testo originario del D.Lgs. n. 285 del 1992, intervenne, nel 2003, con significativa incidenza su di esso, il D.L. n. 151 del 27 giugno 2003 (pubbl. in G.U. 30 giugno 2003, n. 149), convertito, con modifiche, nella L. 1 agosto 2003 n. 214 (in G.U. 12 agosto 2003, n. 186), il quale all’art. 4, comma 1, ebbe ad apportare una serie di variazioni all’art. 201 del predetto decreto legislativo riportando direttamente in questa norma l’elenco dei casi per i quali non poteva ritenersi necessaria la contestazione immediata, fermo restante l’obbligo, in queste ipotesi, per gli organi accertatori, di procedere comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel termine (ora ridotto per effetto della recente L. 120 del 2010) di 90 giorni dall’accertamento, con la riaffermazione del principio generale contenuto nel comma 1 della stessa disposizione in base al quale, in caso di impossibilità della stessa contestazione in forma immediata, il verbale, da notificarsi nel predetto termine, deve contenere l’esplicazione sufficiente dei motivi della riferita impossibilità.
Tutta questa disamina, applicata all’attività operativa, fa ritenere che occorra innanzitutto differenziare l’attività di accertamento mediante l’uso di due differenti dispositivi, oramai già in dotazione agli Organi di Polizia: dispositivi automatici e non-automatici.
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Accertamento delle violazioni mediante l’utilizzo di dispositivi AUTOMATICI
Detti strumenti abbisognano di omologazione e approvazione in quanto agendo in automatico da remoto, anche in assenza dell’operatore di polizia, sono soggetti alle norme di verifica e taratura periodica, ma che, allo stato attuale, nei controlli alle violazioni di cui agli artt. 193 e 80, secondo il parere MIT, prot 3311 del 3 giugno 2016, non possono essere utilizzati in quanto non ve ne sono né in fase di omologazione né di approvazione. Pertanto ne deriva che, “in assenza di dispositivi automatici omologati e/o approvati, come sopra accennato, è possibile accertare la violazione di cui all’art. 193 e all’art. 80, comma 14, solo ed esclusivamente attuandola procedura di accertamento con contestazione immediata.”
Tra l’altro possiamo affermare che il parere del MIT, così come sopra espresso, conferma che c’era l’esigenza di colmare il vuoto normativo che ancora permane tanto è vero che la recente proposta di integrazione all’art. 201 del C.d.S., in corso di approvazione al Senato, è finalizzata, in parte, a chiarire alcuni aspetti circa l’uso di detti dispositivi o apparecchiature di rilevamento, con la formulazione seguente:
«a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
«b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193».
2. Accertamento delle violazioni mediante l’utilizzo di dispositivi NON-AUTOMATICI
I dispositivi non automatici, invece, rappresentando dei veri e propri supporti operativi che non si sostituiscono agli Organi di Polizia Stradale, consentono agli stessi di accertare la violazione, propendendo per la contestazione immediata e, qualora quest’ultima non possa essere effettuata, per il verificarsi dei già citati casi di materiale impossibilità, come nel caso di assenza del trasgressore, procedendo alla successiva notificazione nei termini del relativo verbale di accertamento della violazione al C.d.S..
Detti dispositivi o apparecchiature non sono e non potrebbero essere soggetti ad alcuna omologazione e/o approvazione perchè non sono misuratori autonomi, non sono strumenti che in modo automatico realizzano una registrazione di comportamenti indipendentemente dall’azione dell’uomo.
In questo caso, è la mano dell’uomo ad agire puntando in direzione di una targa di un veicolo, ad interrogarne la banca dati e ad accertare nell’immediatezza le violazioni, mentre il dispositivo SI LIMITA a registrare e memorizzare, come un taccuino elettronico, le operazioni eseguite.
In buona sostanza, se nell’ambito dell’attività di controllo su strada dei veicoli a motore, qualora gli Organi di Polizia Stradale, con l’ausilio dei suddetti ultimi evoluti dispositivi (che non necessitano di essere omologati o autorizzati, se finalizzati alla raccolta di documenti utili ad acclarare la veridicità dell’accertamento, in conformità all’art. 13 della legge 689/1981), accertino direttamente, dopo avere interrogato e acquisito per via telematica presso l’Archivio Nazionale dei veicoli a motore, istituito ai sensi dell’art. 226 del C.d.S., la mancanza di copertura assicurativa (ai sensi dell’art. 193 del C.d.S.) e/o la mancata revisione (ai sensi dell’art. 80 del C.d.S.) di un veicolo, trovato in sosta e in assenza del relativo conducente o se in marcia, nei casi previsti dall’ art. 201, comma 1-bis, hanno il dovere di redigere, anche in modo digitale, il relativo verbale di accertamento di violazione al C.d.S., che, nel riportare le motivazioni della mancata contestazione immediata, così procedendo, assumerà, un duplice profilo di legittimità:
1) sul piano probatorio, il verbale di accertamento é atto pubblico, ai sensi dell’art. 2699 del codice civile, in quanto redatto da pubblici ufficiali, che gli attribuiscono pubblica fede, proprio nel luogo dove l’atto si é formato, motivo per cui fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 cc., fino a querela del falso (vedasi Cass. Civ. 12545/92), pertanto possiamo affermare che i contenuti riportati dagli Organi di Polizia Stradale, nella loro qualità di Pubblici Ufficiali, sono coperti da efficacia probatoria privilegiata;
2) sul piano procedimentale amministrativo, in quanto la successiva notifica al proprietario/obbligato in solido consentirà di procedere alla regolare applicazione delle relative sanzioni, così come previste nel verbale d’accertamento, che, tra l’altro, costituisce titolo esecutivo.
In conclusione,
l’attività operativa inerente l’accertamento di specifiche violazioni, mancanza della copertura assicurativa e della revisione obbligatoria, risulta essere quella tipica anche se effettuata attraverso un dispositivo NON automatico, al pari di una qualunque apparecchiatura fotografica utilizzabile al fine di documentare una accertamento, per cui gli operatori di polizia stradale devono preoccuparsi di risolvere essenzialmente quanto richiamato dall’art. 1 C.d.S. “la sicurezza della circolazione” nei seguenti modi:
1) contestando, ove possibile, nell’immediatezza al trasgressore la violazione accertata;
2) contestazione differita se ricorrono le impossibilità espressamente dichiarate a verbale;
3) sospensione dalla circolazione del mezzo risultante inidoneo alla circolazione per mancanza dei requisiti obbligatori (assicurazione e/o revisione).
Dette attività devono essere gestite all’interno della propria organizzazione, secondo le criticità esistenti, le possibilità operative, ricordando che nel dubbio circa una informazione, si può propendere per gli ulteriori accertamenti, in riferimento a quei poteri doveri di accertamento della polizia stradale di cui all’art. 13 della L. 689/81, e ai sensi del Codice di Procedura Penale per tutti quei fatti, che nello specifico dei controlli potrebbero avviare un procedimento penale, ad esempio l’accertamento di reati relativi al falso documentale. Preme ricordare quale compito della polizia giudiziaria (quindi anche degli agenti di polizia stradale) il raccogliere le prove (elementi di fatto), le fonti di prova (testimonianze), e le generalità delle persone coinvolte nel fatto di reato o che hanno concorso allo stesso ed informare l’Autorità giudiziaria, nella specie la Procura della Repubblica competente per territorio.
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