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Ancora dubbi sulla procedura nell’uso delle apparecchiature elettroniche

E’ nella consuetudine della Redazione di IPS approfondire nel dettaglio gli aspetti giuridico-operativi relative alle  questioni che spesso tediano i professionisti della sicurezza, in questo caso parliamo di quegli operatori di polizia stradale che  scrupolosamente si impegnano quotidianamente nella salvaguardia della sicurezza della circolazione. A questo proposito torniamo sulla questione dell’accertamento della revisione (Art. 80 C.d.S.) e della mancanza della copertura assicurativa (Art. 193 C.d.S.) sui veicoli a motore.

Con prot. 3311 del 3 giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha emanato un parere [1] su una circostanza di cui non tutti gli aspetti sono noti  a chi scrive, e quindi facendo un po’ di “dietrologia” possiamo provare ad immaginare quale sia stata la richiesta di informazioni da parte del Comune X.  Con uno sforzo interpretativo,  che possa essere quanto più scevro di errori, ci permettiamo di affermare che tale  Parere non si sostanzia in modo difforme rispetto  ai precedenti rilasciati inerenti la questione dell’accertamento delle su citate infrazioni a mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento elettroniche. Il MIT riferisce, col suddetto parere che “allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l’accertamento dell’omessa revisione del veicolo circolante“, dispositivi che quindi possano rilevare queste violazioni da remoto, intendendo da remoto il flusso registrato di immagini senza un accertamento de visu da parte dell’agente di polizia stradale nel momento in cui il conducente commette l’infrazione: il circolare ad esempio senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione o senza la necessaria copertura assicurativa. Tale operatore ne verrebbe, dunque, a conoscenza solo in un secondo tempo ovvero quando d’ufficio si siede a visionare le immagini raccogliendo gli imput di quelle non revisionate o che circolavano sprovviste di copertura assicurativa. Ne deriva che è necessaria la contestazione immediata. Bene, ma altra cosa è il fatto dell’operatore di polizia che in servizio  noti un determinato veicolo, o più veicoli, ne faccia l’interrogazione e ne scopra la circolazione in assenza dei su citati requisiti. Il MIT fa rilevare che a norma dell’Art. 201 comma 1 del C.d.S. la mancata contestazione può essere dipesa dai motivi qui elencati:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

“La corretta esegesi delle disposizioni sopra richiamate induce a ritenere che il legislatore, dopo aver specificato, al comma 1 bis dell’art. 201 C.d.S., i casi eccezionali di consentita contestazione differita, indica, al comma 1 ter, le ipotesi in cui non è neppure necessaria la presenza in loco dell’operatore di polizia laddove l’accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate”[2].

Non si capisce bene la ragione per cui, da più parti, viene saltato a piè pari la Lettera “e” del richiamato art. 201 comma 1 dove si parla chiaramente della non necessaria contestazione in cui si utilizzi “apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità la cui omologazione e/o approvazione, non solo non viene minimamente esplicitata tant’è che diventa argomento dei paragrafi successivi. In questi casi occorre contestare immediatamente o indicare uno dei motivi per cui non è stato possibile. L’esempio del poliziotto che con una macchinetta fotografica immortala una violazione assumendo che il conducente è assente o che non sia stato possibile contestare per allontanamento repentino dello stesso.

Ora, il sistema  Street Control, come da parere MIT 4851 DEL 28/09/2015 altro non è che un tablet o smartphone il cui “sistema video può essere utilizzato come una taccuino elettronico se gestito direttamente da un operatore di polizia”. Lo Street Control secondo il  Corriere.it  ha un funzionamento che non bypassa l’operatore di polizia, non è la telecamera ad accertare un fatto costituente violazione amministrativa ma l’agente sul posto: “videocamere sull’auto della polizia locale riprendono e fotografano le targhe dei mezzi in strada, nel raggio di 20 metri, e poi inviano tutto a un tablet in uso a un vigile, all’interno dell’auto, che sovraintende alle operazioni. In tempo reale, i dati del mezzo controllato sono trasmessi alla banca dati della polizia locale che, a sua volta, «dialoga» con altri database come quelli delle assicurazioni e della motorizzazione civile. Così, in un lampo, si può scoprire non solo se la macchina ha violato il codice codice della strada ma anche se non è assicurata, se non è in regola con la revisione o se è stata rubata, in ausilio all’agente il quale anziché collegarsi con la propria centrale operativa interroga direttamente la banca dati ed assume le informazioni relative al veicolo” [2] .

Per questa ragione non può dirsi, lo Street Control, un misuratore in senso stretto, né un registratore di fatti sic et simpliciter  ma è una agenda elettronica su cui passano e si fissano i dati di cui è stato protagonista lo stesso operatore di polizia stradale. Egli può determinare se è possibile procedere alla contestazione immediata o, se impossibilitato,  propendere per differirla motivandola, altrimenti decidere a norma dell’art. 13 della 689/81 di procedere agli ulteriori accertamenti che debba ritenere di  necessaria acquisizione. L’IVASS richiede che si dia prevalenza al cartaceo? Questo potrebbe essere il caso di invitare il proprietario ad esibire i documenti, una scelta che viene imposta da chi dovrebbe esigere massimo rigore nell’impedire la circolazione di veicoli in simil condizioni! Licenza Creative CommonsDiritti Riservati

[1]  Parere prot. 3311 del 3 giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[2] Cfr. Circolare Prefettura di Massa Prot. n. 37/2009 Area III Massa 23 febbraio 2009

[3] http://motori.corriere.it/16_gennaio_11/street-control-ministero-da-l-ok-via-libera-multe-strascico-072a934a-b82e-11e5-8210-122afbd965bb.shtml

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