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Revisione dei veicoli

L’articolo 80 del Codice della Strada prescrive che i veicoli a motore ed i loro rimorchi siano sottoposti a revisione periodica al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni:
di sicurezza per la circolazione;

  • di silenziosità;
  • di limitazioni di emissioni inquinanti.

La prima revisione periodica obbligatoria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono organizzati:

  • in base all’anno ed al mese di immatricolazione del veicolo (presente sulla carta di circolazione) e, successivamente,
  •  in base all’ultima revisione effettuata con esito positivo.

Oltre alle revisioni periodiche stabilite dalla normativa, esistono anche le revisioni straordinarie.

La revisione straordinaria del veicolo a motore o del rimorchio viene disposta dagli Uffici della motorizzazione civile a seguito di eventi particolari quali, ad esempio:

  • incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione;
  • controlli su strada da parte di personale dell’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC);
  • fondati dubbi, da parte degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, sulla persistenza di sicurezza per la circolazione; di silenziosità e di limitazioni di emissioni inquinanti del veicolo.
    Nei casi sopra menzionati, la carta di circolazione del veicolo o del rimorchio non va mai ritirata.

Per quanto riguarda la periodicità della revisione obbligatoria dei motocicli e dei ciclomotori, il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 ha stabilito questa sia allineata a quella delle autovetture (quattro anni dopo la prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni).

Quando si procede:
a) al rinnovo della carta di circolazione (per furto, smarrimento o cambio d’uso), il calcolo per l’effettuazione revisione obbligatoria va fatto in base:
– all’anno della prima immatricolazione del veicolo e
– al mese di rilascio della nuova carta di circolazione (quando non è presente quello della prima immatricolazione);
b) all’immatricolazione in Italia dei veicoli importati e nazionalizzati, il calcolo per l’effettuazione revisione obbligatoria va fatto in base:
– alla data di immatricolazione in Italia, oppure
– alla data dell’ultima revisione effettuata con esito regolare (quando indicata) per i veicoli di provenienza comunitaria.

Quando sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio si fa espresso riferimento

  • che il mezzo è stato sottoposto a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del codice della strada, significa che lo stesso è stato contestualmente anche sottoposto a revisione, e pertanto ne è esentato per l’anno in corso;
  • che il mezzo è stato sottoposto a visita e prova a seguito di modifiche delle sue caratteristiche costruttive dalle quali ne è derivato l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 78, significa che lo stesso veicolo è esente per l’anno in corso dalla prescritta revisione obbligatoria, a meno che  sulla carta di circolazione non è espressamente menzionata la data dell’ultima revisione effettuata (in tal caso la successiva revisione va effettuata secondo le scadenze fissate).

La revisione periodica obbligatoria dei veicoli a motore può essere effettuata:

  • direttamente presso gli Uffici motorizzazione civile. In tale caso è necessario procedere alla compilazione di un apposito modulo ed allegare la ricevuta di versamento del bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione, e quindi prenotare di fatto la revisione  presso le officine autorizzate dal ministero dei Trasporti. In tale caso è la stessa officina autorizzata ad espletare tutte le procedure amministrative.

Le categorie di veicoli e dei rimorchi da sottoporre a revisione periodica obbligatoria sono:

  • autoambulanze;
  • autobus:
    – fino a 16 posti (compr. il conducente);
    – superiore a 16 posti (compr. il conducente);
  • autocaravan fino a 35 q.li;
  • autocarri fino a 35 q.li;
  • autoveicoli:
    – a uso promiscuo;
    – ad uso speciale fino a 35 q.li;
    – ad uso speciale superiore a 35 q.li;
    – di noleggio con conducente;
    – in servizio di piazza (taxi);
    – M1 in servizio di linea;
    – per trasporto di cose fino a 35 q.li;
    – per trasporto di cose superiore a 35 q.li;
  • autovetture:
    – a uso proprio;
    – M1 in servizio di linea;
  • carrelli appendice;
  • ciclomotori;
  • filobus;
  • motocarri;
  • motocarrozzette;
  • motocicli;
  • mototrattori;
  • motoveicoli:
    – adibiti a trasporto promiscuo;
    – in noleggio con conducente;
    – in servizio di piazza;
    – trasporti specifici;
    – uso speciale;
  • quadricicli;
  • quadricicli leggeri;
  • rimorchi:
    – fino a 35 q.li;
    – superiore a 35 q.li;
  • semirimorchi superiore a 35 q.li;
  • veicoli atipici (auto elettriche; trenini turistici);
  • veicoli di interesse storico e collezionistico.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 novembre 2002

Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2002 n. 288)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada);
Visto l’art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2001;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2002;
Ritenuto di dover allineare la periodicità delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall’art. 80, comma 3 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

                                                                Decreta:

                                                               Articolo 1

Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, e’ disposta la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
a) ciclomotori di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

                                                               Articolo 2

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all’art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.
2. A tal fine, nell’effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione europea.
3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1 luglio 2003 sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

                                                               Articolo 3

Ogni anno, le operazioni di revisione di cui all’art. 1, hanno inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario:
a) i veicoli di cui all’art. 1, lettera a), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata effettuata l’ultima revisione;
b) i veicoli di cui all’art. 1, lettera b), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata effettuata l’ultima
revisione.

Roma, 29 novembre 2002

                                                                                  Il Ministro: Lunardi

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