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IN ARRIVO LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA

Il 17 Aprile di quest’anno è stato approvato il D.P.R. n° 87 /2016 ossia, il Regolamento attuativo della Legge n° 30.06.2009 n° 85, che aveva reso esecutivo nel nostro Paese il Trattato di Prüm, stipulato il 27.05.2005 tra l’Italia e altri Paesi europei (tra cui Austria, Belgio, Francia e Germania). L’accordo, tra le varie clausole, prevede l’istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA degli autori di alcuni gravi reati e la possibilità di scambiare tali dati tra le autorità di polizia degli Stati aderenti al Trattato ( peraltro, acquisito successivamente tra le norme costituenti l’ordinamento dell’UE e, nello specifico, del sistema Schengen).

Tuttavia lo scambio, data la natura particolare del dato sensibilissimo cui si consente di accedere, è consentito solo per indagini penalisticamente rilevanti in materia di criminalità transfrontaliera, immigrazione clandestina e terrorismo. Il Regolamento appena entrato in vigore (pubblicato sulla G.U. del 26.05.2016) detta le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Banca Dati, istituita presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, facente capo al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e fisicamente ubicato a Roma, presso il carcere di Rebibbia.

Chi sono i soggetti cui il personale tecnico della Polizia Penitenziaria  o della Polizia di Stato ( in alcuni casi) è tenuto a prelevare il DNA? Persone agli arresti domiciliari e quelle a cui è applicata la misura di custodia cautelare in carcere; soggetti arrestati in flagranza di reato; detenuti a seguito di sentenza definitiva per delitti non colposi; persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, sempre per delitti non colposi; soggetti cui sia applicata una misura di sicurezza detentiva, in via provvisoria o definitiva. Il campione biologico verrà prelevato dalla mucosa orale, nel massimo rispetto della dignità della persona. La possibilità di prelevare , conservare e confrontare il DNA sarà utile anche per l’identificazione delle persone scomparse e ritrovate prive di vita.

Indubbiamente, con tale nuova normativa si è fatto un passo avanti nella direzione di una maggiore sicurezza (sentita soprattutto da quando in Europa si circola liberamente e senza aver uniformato i sistemi penali nazionali) anche se non mancano i problemi derivanti dal contrasto tra la disciplina dell’accesso a dati delicatissimi e personali e il diritto alla riservatezza. La questione rimane aperta e certamente oggetto di indagine e discussione in altre sedi.

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