Con la Legge n. 41 del 23 maggio 2016, c.d. legge sull’omicidio stradale, sono state apportate diverse modifiche, non solo al Codice Penale con l’introduzione di due fattispecie, quella omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. e quella delle lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p., non solo al Codice della Strada in riferimento alla sospensione e revoca della patente, ma la novità più interessante riguarda il Codice di Procedura Penale con la possibilità, per la polizia giudiziaria che interviene sulla scena per espletare i rilievi di rito, di procedere al prelievo coattivo di campioni biologici della persona indiziata. Nelle modalità di prelievo forzoso qualora la persona non intenda prestare il proprio consenso, la Polizia Giudiziaria, previo Decreto, oppure anche oralmente ma successivamente confermata per iscritto del Pubblico Ministero, potrà procedere coattivamente ma facendo ben attenzione a preservare l’integrità e la dignità della persona. In altre parole occorrerà bilanciare le esigenze di indagine con i diritti fondamentali della persona, tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
La modifica dell’articolo 224-bis del codice di procedura penale consente, in tutti i casi di “omicidio stradale” e nei casi di “lesioni stradali” gravi o gravissime, di ricercare il profilo genetico dell’autore del reato, con una particolare utilità nei casi in cui il conducente si sia dato alla fuga, oppure in tutti i casi in cui non si riesca a determinarne l’identità con assoluta certezza.
E’ indubbio, quindi, che la volontà del legislatore sia da interpretarsi a favore delle risultanze investigative, per agevolare le quali vengono introdotti gli Artt. 224-bis e 359-bis nel Codice di Procedura Penale, andando a prevedere una specifica disciplina per i prelievi coattivi. Questo fatto determina una concreta adesione dell’Italia all’interno della procedura di contrasto al fenomeno della criminalità transfrontaliera, il traffico di essere umani, la migrazione illegale, come introdotta dal Trattato di Pruni e a cui l’Italia ha aderito. Con tale Trattato si è prevista l’Istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA.
Molto sinteticamente va detto che il DNA (acido desossiribonucleico) è la molecola che fornisce l’informazione genetica da cui dipendono tutte le caratteristiche di una persona: ad eccezione dei gemelli omozigoti, non esistono due individui con lo stesso patrimonio genetico. In particolare, sono state studiate alcune regioni del DNA che contengono delle parti che si ripetono quantitativamente in modo diverso da persona a persona ed in virtù delle quali la molecola stessa ne risulta caratterizzata, fino a consentire una diagnosi individuale. È questo il motivo per cui, in ambito forense, si parla comunemente di DNA fingerprinting, cioè impronta genetica, tant’è che l’esame del DNA consente di esprimere un giudizio in termini di identità che si avvicina al 100%.
Non rimane difficile comprendere come nel tempo si voglia intraprendere la strada di un deposito delle identità genetiche, finora contrastata esclusivamente per il fatto che tali esami di laboratorio risulterebbero estremamente onerose per la spesa pubblica.
Quando è possibile esercitare il prelievo coattivo?
- Quando per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici,
- Quando non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito,
- Quando il giudice ne rileva l’assoluta necessità per la prova dei fatti per cui la disporrà, anche d’ufficio con ordinanza motivata, l’esecuzione coattiva.
L’ordinanza dovrà essere notificata alle parti (indagato/imputato, al suo difensore e alla persona offesa) almeno tre giorni prima della data stabilita per l’esecuzione del prelievo. L’atto è ovviamente nullo se la persona sottoposta al prelievo non è assistita dal difensore nominato.
Dunque, qualora la persona da sottoporre alla perizia non compaia senza che abbia addotto un legittimo impedimento, il giudice potrà disporre l’accompagnamento anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per le operazioni di prelievo. Se pur comparendo rifiutasse di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice può anche disporre che gli stessi possano essere eseguiti coattivamente.
Va precisato che l’uso dei mezzi di coercizione fisica può essere consentito solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo in quanto, ai sensi dell’articolo 132, comma 2, C.P.P., la persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza e, comunque, non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Sul piano procedimentale, anche l’omicidio stradale, segue la procedura investigativa classica della scena del crimine, per cui, pur nell’ipotesi di un delitto colposo, l’accertamento della verità processuale non può avere imposti quei limiti che non consentono di utilizzare gli atti tipici dell’investigazione diretta.