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L’Art. 180 e l’obbligo di esibizione dei documenti di guida

 

L’art. 180 del codice della strada tratta del possesso dei documenti di circolazione e di guida e stabilisce che i conducenti dei veicoli a motore, per circolare in generale, devono avere con sé i seguenti documenti:

  • La carta di circolazione o il certificato di circolazione a seconda del tipo di veicolo condotto;
  • La patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 115 c. 2 ;
  • L’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
  • Il certificato di assicurazione obbligatoria;

Se il conducente è sprovvisto di più documenti si applicano per ognuno di essi le singole violazioni; tuttavia l’operatore di polizia deve effettuare tutti gli accertamenti necessari sul veicolo, relativi alla targa, al telaio ecc, prima di procedere alla verbalizzazione.

Al conducente viene intimato di presentarsi, entro un termine stabilito,  presso un ufficio di polizia per esibire il documento mancante. Con la circolare n. 300/A/33245//106/15 del 9 maggio 1996 richiamata nella successiva circolare n. 300/A/27652/106/15 del 5 gennaio 1998, il Ministero dell’Interno ha individuato il termine entro il quale il soggetto invitato deve presentarsi che non deve essere inferiore a 20/30 giorni.

Su strada l’intimazione ad esibire il provvedimento di licenza viene rivolta al conducente del veicolo: di conseguenza, in caso di inottemperanza all’invito, la sanzione di cui all’art. 180 c. 8 del Codice della strada verrà contestata d’ufficio unicamente nei confronti di quest’ultimo soggetto. A tal riguardo con la circolare n. 300/A/32584/106/15 del 10 ottobre 1996 il Ministero dell’Interno ha ritenuto inapplicabile il principio di solidarietà  di cui all’art. 196 del Nuovo codice della strada nei casi di contestazione della violazione di cui all’art. 180/8 comma dello stesso.

Il proprietario del veicolo e/o gli altri soggetti indicati nell’art. 196 del codice potrebbero, invece, essere destinatari in via autonoma di un invito a presentarsi per fornire informazioni o esibire documenti proprio in relazione all’avvenuta circolazione del veicolo, anche se la dottrina è palesemente divisa sulla possibile applicabilità di tale istituto e quindi anche sulla eventuale procedura sanzionatoria dell’art. 180 comma 8.

Con la circolare n. 300/A/27562//106/15 del 5 gennaio 1998, avente per oggetto: “ Applicazione dell’art. 180 comma 8 del Nuovo Codice della strada – Sentenza n. 12887/95 R.G. del 9 luglio 1997, emessa dal Pretore di Taranto”, Il Ministero dell’Interno- in relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 180 c. 8 del C.d.S., nonché all’interpretazione data dalla Pretura di Taranto- Sezione distaccata di Martina Franca- con la sentenza indicata in oggetto, nel condividere la su richiamata sentenza” – ha rappresentato che “ al trasgressore va contestata solo una violazione, anche se sia stata richiesta, in un’unica contestazione l’esibizione di più documenti. Nel caso, poi, in cui il destinatario dell’invito esibisca solo parte del della documentazione richiesta, si provvederà in tempi più ristretti, ad integrare la documentazione mancante. Si evidenzia, inoltre, anche al fine di fugare ulteriori dubbi sul disposto in parola, che il destinatario dell’invito può inoltrare la documentazione richiesta oltre che per interposta persona anche a mezzo del servizio postale e l’invito è da ritenersi soddisfatto qualora gli elementi forniti risultino determinanti per l’accertamento dell’illecito. Pertanto, sono nel caso in cui, per obiettive ragioni, la presenza personale dell’interessato si renda indispensabile, l’organo di polizia è legittimato a rinnovare l’invito, facendo esplicita menzione della necessità che il soggetto si presenti personalmente, ed a trarre le conseguenze sul piano sanzionatorio, in caso di ingiustificata inottemperanza.

Con la circolare n. 300/A/2/33547/106/15 del 18 giugno 2001, avente per oggetto: “ Modalità di applicazione dell’art. 180 del Codice della strada alla luce delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione e documentazione amministrativa” il Ministero dell’Interno ha chiarito quanto segue:

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai possibili effetti delle nuove disposizioni in materia di semplificazione e documentazione amministrativa sull’applicazione di taluni articoli del codice della strada. In particolare, alla luce dell’entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è stato richiesto se una persona invitata a esibire presso un ufficio di polizia, ai sensi dell’art.180, comma 8 del C.D.S., un documento di circolazione o di guida, possa legittimamente presentare, in luogo del documento originale, una fotocopia autenticata nella forma dell’autocertificazione. In proposito occorre preliminarmente evidenziare che l’articolo 180 del codice impone espressamente che la circolazione avvenga con il possesso dei documenti relativi al conducente e al veicolo, sanzionando la mancanza al seguito. Atteso che l’art. 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede che restino in vigore, fino alla loro restituzione, gli atti emanati prima del 07.03.2001, resta fermo l’obbligo da parte del conducente di avere al seguito i documenti in originale di cui all’art. 189 del C.d.S. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di esibizione successiva dei documenti, ai sensi dell’art. 180 comma 8, occorre considerare che l’art. 19 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possa riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato e rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale. Alla luce di quest’ultima disposizione, perciò, in caso d’invito ad esibire presso un organo di polizia i documenti ai sensi dell’art. 180, comma 8, appare legittima la presentazione di dichiarazione sostitutiva in luogo dell’originale, nel rispetto delle formalità richieste dall’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 anche attraverso fax”.

In base alle modifiche apportate dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, alla violazione di cui al comma 8 dell’art. 180 del Nuovo Codice della strada consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Sul punto, però, IL Ministero dell’Interno ha precisato che la disposizione deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all’autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando  l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso  pubblici registri o altri sistemi, se il documento esiste o meno. Non si applica, perciò, per patente di guida nazionale, documenti dei veicoli italiani ed assicurazione obbligatoria per le quali è possibile accertare l’esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici (vedasi l’allegato 2 alla circolare n. 300/A/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003).

Tutto ciò è confermato dalla Sentenza del 12.01.2012 del Giudice di Pace di Pisciotta Avv. Guglielmo Prestipino che statuisce che “la norma che sanziona la mancata ottemperanza all’invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti va necessariamente coordinata con le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000 e, in particolare con l’art. 43 del medesimo decreto. In altri termini, la sanzione può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno.

Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza predetta:

Il fatto

Un utente della strada, a seguito di controllo da parte dell’autorità di polizia, viene invitato a presentarsi agli uffici della P.A. per esibire il certificato di assicurazione relativo al proprio veicolo, non rinvenuto nel momento in cui gli agenti hanno effettuato l’accertamento.

Decorso infruttuosamente il termine per la presentazione, viene redatto verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 180 comma 8 CdS.

Avverso tale provvedimento propone opposizione il presunto trasgressore, sostenendo l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, in quanto la P.A. avrebbe potuto e dovuto acquisire d’ufficio il documento.

I motivi della decisione

Il Giudice di Pace, affrontando l’esame dell’opposizione al verbale d’infrazione, ritiene fondata l’eccezione di illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, attraverso il seguente percorso logico-giuridico.

La norma, la cui infrazione è stata contestata (l’art. 180 comma 8 C.d.S.), sanziona l’inottemperanza, senza giustificato motivo, all’invito dell’autorità a presentarsi agli uffici di polizia, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, per fornire informazioni o esibire documenti.

Tale disposizione mira a verificare se il soggetto sottoposto a controllo e trovato privo di documenti relativi alla circolazione ne sia stato solo momentaneamente sprovvisto o se, invece, detti documenti non esistano affatto.

In proposito, il Ministero dell’Interno (cui spetta, ai sensi del 3 comma dell’art. 11 del Codice della Strada, il coordinamento delle attività di polizia stradale da chiunque espletate) ha emanato una circolare, la n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 (si tratta di un atto avente efficacia vincolante nei confronti di chi svolge attività di rilevazione delle infrazioni al C.d.S.) con la quale, ponendosi il problema del rapporto tra ordine di esibizione e doveri di ricerca d’ufficio delle informazioni necessarie, ha stabilito : “ la disposizione (l’art. 180 c. 8 CdS) deve essere necessariamente correlata le innovazioni introdotte dalle norme relative all’autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi,se il documento esista o meno”.

Il Giudice, alla luce di tale riferimento, accoglie l’opposizione affermando che l’esistenza di copertura assicurativa ( il certificato di assicurazione era, come detto, il documento del quale si era chiesta, nel caso di specie l’esibizione) ben può, – anzi deve – rilevarsi dalla consultazione di un pubblico registro cui le forze dell’ordine sono collegate telematicamente( nel caso di specie, al banca dati dell’ANIA, confluita poi nella banca dati presso la direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti istituita dall’art.1 c.1 lettera c) del decreto interministeriale n.110 del 09.08.2013.).

C’è poi la necessità di segnalare ulteriormente che il menzionato D.P.R. n. 445/2000 è stato anche modificato dall’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011  n. 183. In particolare questo nuovo intervento normativo ( per quello che riguarda la materia segnalata in precedenza) ha riformulato il testo dell’art. 43 che attualmente recita: “Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l’indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

 

In  base alla nuova formulazione, dunque, in capo alla P.A. grava un vero e proprio obbligo generalizzato di acquisizione d’ufficio di informazioni e documenti.

 

Il nuovo testo normativo non è applicabile, ratione temporis, alla vicenda esaminata dal Giudice di Pace di Pisciotta, interamente disciplinata, dal vecchio disposto del primo comma dell’art. 43 (Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva  prodotta dall’interessato”).

Le differenti formulazioni (e in particolare, l’obbligo di acquisizione meno ampio, relativo non anche ai documenti, ma alle sole informazioni, previsto dal vecchio testo del decreto) non inficiano tuttavia, il ragionamento giuridico che sorregge la pronuncia in commento, ragionamento che si ritiene possa avere ancora più forza nella vigenza della nuova disciplina.

L’interpretazione del Ministero dell’Interno espressa nella circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 e sposata dal Giudice di Pace di Pisciotta oblitera del tutto la seconda parte del primo comma dell’art. 43 (mantenuta nella nuova formulazione dell’articolo), che prevede che l’obbligo di verifica d’ufficio sorga solo “previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”.

Non si tratta, tuttavia, di una forzatura del dato normativo, infatti l’insussistenza di un obbligo di attivazione d’ufficio della P.A. in assenza di specifica indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti è certamente espressione del principio di buon andamento, di efficienza e di celerità dell’azione amministrativa.

Tale rigidità, tuttavia, viene meno, qualora, pur in assenza di indicazioni da parte del privato, l’acquisizione d’ufficio delle informazioni da parte della P.A. risulti particolarmente agevole (come nel caso in cui detta acquisizione possa avvenire senza particolare sforzo investigativo e celermente, in quanto tali informazioni sono contenute in pubblici registri o in banche dati nazionali con le quali i soggetti accertatori sono collegati telematicamente).

In tal caso, infatti, la ricerca d’ufficio non rappresenta un comportamento difforme da quanto impone il principio del buon andamento dell’amministrazione, di efficienza e di celerità dell’azione amministrativa e, anzi, si pone quale concreta espressione del principio della leale collaborazione tra Stato e cittadino.

Anche poi dal punto di vista strettamente giurisprudenziale per il principio di successione delle leggi nel tempo previsto dall’art. 15 delle preleggi del Codice civile l’art. 43 del DPR  445/2000 ha sicuramente la prevalenza sull’art. 180 c. 8 del D. Lgs 285/1992.

In definitiva si  possono trarre le seguenti conclusioni operative per l’organo di polizia procedente:

visto il combinato disposto dell’art. 180 c. 8 del codice della strada e dell’art. 43 del DPR 445/2000 cosi come modificato dall’art. 15 c. 1 della Legge 12.11.2011 n. 183, quando  il soggetto invitato tramite intimazione a fornire copia di documentazione relativa ad abilitazioni alla guida o documentale relativa a un determinato veicolo, non ottemperi alla prescrizione richiestagli, il comando di polizia operante potrà sanzionare lo stesso ai sensi dell’art. 180 c. 8 solo nel caso in cui riesca a dimostrare di non essere in condizione di poter acquisire la documentazione richiesta per mancanza dell’accesso alle banche dati ministeriali o per il mancato funzionamento dei collegamenti alle stesse nel momento dell’accertamento sull’esistenza della stessa.

 

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