Se pensi al Dlgs 196/03, devi sapere che, con il nuovo Regolamento Europeo cambieranno molte cose se non tutto!!!!!!
Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo del nuovo regolamento europeo sulla privacy. Enti pubblici e privati, imprese e professionisti avranno due anni di tempo per programmare e organizzare l’adeguamento ai nuovi requisiti. Il rapporto tra diritto interno e comunitario e la disapplicazione delle norme incompatibili. Oggetto e finalità del Regolamento e diritto alla protezione dei dati personali, raffronti con il nostro ‘Codice’ (D.Lgs. 196/2003).
Reg. (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679
Il nuovo pacchetto di riforma sulla protezione dei dati permetterà alle persone di riprendere il controllo dei propri dati personali nell’era digitale. Questo significa, soprattutto, avere informazioni più chiare e più comprensibili su come i nostri dati personali sono trattati. E’ stato introdotto, seppur con delle limitazioni, anche il diritto di sapere quando i nostri dati sono stati violati, e potrebbero essere, quindi, oggetto di trattamenti non autorizzati, dunque non leciti. Sarà più facile per le persone trasferire i propri dati personali tra i fornitori di servizi, ad esempio da un social network ad un altro, e tutto questo grazie a un nuovo diritto alla portabilità dei dati.
Il diritto all’oblio avrà regole più certe. I cittadini dell’Unione in realtà hanno già in parte tale diritto, a determinate condizioni; ad esempio possono chiedere che i motori di ricerca rimuovano i link riconducibili a proprie informazioni personali. Di questo obbligo è stato di recente investito Google: una vittoria della nostra Autorità Garante. Ovviamente questo diritto dovrà essere ben bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e informazione.
Molti guardano con soddisfazione a questa novità che si ritiene, forse non a torto, dovuta principalmente alla diffusione dell’innovazione tecnologica (M. Iaselli, “Privacy: cosa cambia con il nuovo Regolamento Europeo”, Milano, 2016, p. 2: si legga anche nella premessa del Regolamento i considerando nn. 6 e 7) ma dinanzi alla sua corposa disciplina e al dubbio se essa comporterà un aggravamento del carico di adempimenti, è prudente praticare l’epochè (termine mutuato per lo più dalla filosofia scettica che in greco significa ‘sospensione dell’assenso’ e che può analogamente risolversi in una ‘sospensione del giudizio’).
Per l’applicazione sarà una corsa ad ostacoli, tutta in salita, piena di insidie e per quanto se ne dica non sarà per nulla così semplice.
Alla Prossima