Interessante approfondimento all’attività amministrativa dell’Ente Locale ci proviene dalla recente sentenza della Sezione I della Cassazione n. 15993/2016 che offre spunti determinanti circa l’applicabilità dell’art. 650 del Codice Penale, norma spesso richiamata all’interno delle Ordinanze Sindacali quale sanzione al comportamento antigiuridico, ovvero in “inottemperanza” al dispositivo emanato dal Sindaco.
Si tratta del caso delle cosiddette “norme penali in bianco” ovvero di quelle disposizioni il cui precetto viene genericamente formulato è contenuto in un’altra norma, di solito in provvedimenti di Autorità statali o locali, mentre esplicitano la mera sanzione. L’art. 650 c.p., infatti, è la norma contravvenzionale che prevede e punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Questa fattispecie si applica soltanto quando il fatto non sia contemplato come reato da un’altra specifica disposizione di legge.
Perché si possa configurare questa fattispecie occorrono tre requisiti:
- l’inosservanza deve riguardare un ordine specifico impartito ad un soggetto determinate qualificabile come Autorità;
- deve essere attinente ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non già previste da altre disposizioni normative che comportino una specifica sanzione;
- il provvedimento deve essere emesso esclusivamente per ragioni di giustizia, sicurezza e ordine pubblico ma nell’esclusivo interesse della collettività, non già per interesse di soggetti privati, singoli individui.
Premessa questa necessaria all’approfondimento della sentenza de qua.
Il caso in esame alla Corte è quella della sanzione penale (contravvenzione) in cui sono incorsi gli amministratori di alcune aziende agricole condannati dal Tribunale per l’imputazione al reato di cui all’art. 650 c.p in quanto gli stessi avevano omesso di ottemperare al dispositivo dell’ordinanza, con la quale il Sindaco, per motivi di igiene e sanità, aveva imposto loro di contenere il numero dei bovini stallati all’interno della loro azienda. La Corte di Cassazione della Sezione I con la sentenza richiamata (n. 15993/2016) ha poi annullato senza rinvio la sentenza del tribunale con la formula “perché il fatto non sussiste“. Dall’esame del dispositivo si rilevano due aspetti precisi:
- l’inapplicabilità della “norma penale in bianco” quando l’ordinanza sindacale inottemperata sia illegittima. Infatti, secondo la Sezione chiamata ad esprimersi l’ordinanza sindacale è da considerarsi illegittima, perché fu adottata dal Sindaco e non dal Funzionario dell’ufficio competente, in questo caso amministrativo, quale figura apicale competente nella materia specifica a cui è attribuito quel ruolo all’interno dell’Ente, come previsto ed imposto dall’ Art. 107 comma 3 lett. t) e comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) norma che consente al Sindaco si l’adozione di ordinanze ma esclusivamente se di natura contingibile e urgente, che invece secondo la Suprema Corte non si rilevava nel caso di specie. In altre parole, non ricorrerebbe la contravvenzione penale poiché l’Ordinanza Sindacale ad oggetto del giudizio, viziato dei requisiti di legittimità in quanto a firma di una NON Autorità amministrativa competente, cioè di una Autorità priva della legittimazione ad emanare tale provvedimento nel caso richiamato, costituisce il presupposto per essere disapplicato in sede penale.
- La Corte, inoltre, ha rilevato che non sia ravvisabile l’applicazione della su citata sanzione penale nella fattispecie concreta in quanto “nel caso in esame ricorre l’ipotesi di condotta caratterizzata dall’inosservanza di ordinanza della pubblica amministrazione nello specifico sanzionata in via amministrativa, in particolare ai sensi dell’art. 7-bis commi 1 ed 1-bis d. lgs. 18.8.2000, n. 267″ …omissis… figura di reato quest’ultima applicabile ove vengano in considerazione provvedimenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.” Si chiarisce, dunque, che l’art. 650 c.p. non può essere applicabile qualora i comportamenti antigiuridici siano contemplate da specifiche norme.
La Corte di Cassazione conclude affermando che “Resta invece estranea alla sfera di applicazione di tale norma penale l’inottemperanza ad ordinanze municipali, ancorché
concernenti la materia dell’igiene pubblica, se volte le stesse a dare applicazione, come nel caso in esame, a leggi o regolamenti che prevedono per detta violazione specifica sanzione amministrativa (Cass., Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Rv. 254247; Cass., 7883/2007) e questo in applicazione del principio di specialità di cui all’art. 9 1. 24.11.1981, n. 689.”
Clicca qui per scaricare la Sentenza-n.-15993-16